Tratto dal portale Consob
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 7050 del 12 maggio 1993, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari del Sig. Emanuele Pozzi, nato a Roma il 22 aprile 1970 ed ivi residente [… omissis …];
VISTA la propria delibera n. 17211 del 9 marzo 2010, con la quale ha sospeso il Sig. Emanuele Pozzi dall’attività di promotore, finanziario per sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
VISTE le note del 3 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009 e del 28 gennaio 2010, con le quali Banca Fideuram S.p.A. ha segnalato gravi irregolarità compiute dal promotore finanziario Sig. Emanuele Pozzi nell’esercizio dell’attività di offerta fuori sede ed ha, inoltre, comunicato la risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia intercorrente con il promotore;
CONSIDERATO che dall’esame delle note sopra citate è emerso quanto segue:
• clienti … e …:
il Sig. Pozzi ha incassato senza l’autorizzazione dei clienti n. 11 assegni bancari, tratti sul rapporto di conto corrente … ed all’ordine della Sig.ra …, per l’importo complessivo di € 118.000,00 e, in particolare:
1) assegno bancario n. …, trasferibile, in data 18.3.2008 dell’importo di € 10.000,00;
2) assegno bancario n. …, trasferibile, in data 18.3.2008 dell’importo di € 9.000,00;
3) assegno bancario n. …, trasferibile, in data 17.3.2008 dell’importo di € 9.000,00;
4) assegno bancario n. …, trasferibile, in data 11.7.2008 dell’importo di € 8.000,00 (intestato al Sig. … e girato all’ordine della Sig.ra …);
5) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 9.7.2008 dell’importo di € 10.000,00;
6) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 10.7.2008 dell’importo di € 10.000,00;
7) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 4.7.2008 dell’importo di € 12.000,00;
8) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 5.2.2009 dell’importo di € 10.000,00;
9) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 5.2.2009 dell’importo di € 10.000,00;
10) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 26.2.2009 dell’importo di € 20.000,00;
11) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 6.2.2009 dell’importo di € 10.000,00;
• cliente …:
il Sig. Pozzi ha incassato senza l’autorizzazione della cliente n. 2 assegni bancari per l’importo complessivo di € 50.000,00 tratti sul rapporto di conto corrente … ed all’ordine della Sig.ra … e, in particolare:
1) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 29.12.2008 dell’importo di € 25.000,00;
2) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 30.12.2008 dell’importo di € 25.000,00;
• cliente …:
il Sig. Pozzi ha incassato senza l’autorizzazione della cliente n. 6 assegni bancari per l’importo complessivo di € 69.000,00 tratti sul rapporto di conto corrente … ed all’ordine della Sig.ra … e, in particolare:
1) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 31.3.2009 dell’importo di € 9.000,00;
2) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 2.4.2009 dell’importo di € 9.000,00;
3) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 25.6.2009 dell’importo di € 12.000,00;
4) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 1.7.2009 dell’importo di € 8.000,00;
5) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 9.7.2009 dell’importo di € 8.000,00;
6) assegno bancario n. …, non trasferibile, in data 16.7.2009 dell’importo di € 23.000,00;
• cliente …:
il sig. Pozzi ha incassato senza l’autorizzazione del cliente l’assegno bancario n. …, non trasferibile, per l’importo di € 20.000,00, tratto sul rapporto di conto corrente … ed all’ordine della Sig.ra …;
• nel corso dell’incontro tenutosi a Roma in data 2 dicembre 2009 con esponenti di Banca Fideuram S.p.A. il promotore ha confermato di essersi appropriato delle somme di pertinenza dei suddetti clienti; in particolare, il Sig. Pozzi ha dichiarato di avere proposto ai clienti degli investimenti alternativi non meglio precisati e di aver ricevuto i suddetti assegni senza l’indicazione della data e del beneficiario; ha riferito, inoltre, di aver incassato i suddetti assegni emessi dai clienti intestandoli alla di lui moglie Sig.ra … e di aver versato i citati mezzi di pagamento su rapporti di conto corrente cointestati con la medesima Sig.ra …;
VISTA la lettera del 19 marzo 2010, notificata il 23 marzo 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al Sig. Emanuele Pozzi la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007:
• art. 107, comma 1, per avere acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza dei clienti;
• art. 108, comma 5, per aver ricevuto dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quanto prescritto dalla disciplina di settore;
CONSIDERATO che il Sig. Emanuele Pozzi è stato reso edotto, con la stessa lettera del 19 marzo 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;
CONSIDERATO che in questa fase del procedimento il Sig. Emanuele Pozzi non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;
VISTA la nota del 15 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria ed il fascicolo istruttorio relativi al promotore Sig. Emanuele Pozzi;
RILEVATO che, nella suddetta Relazione, la Divisione competente ha conclusivamente ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione, anche attesa l’assenza di rilievi deduttivi da parte del promotore;
VISTA la nota dell’8 ottobre 2010, recapitata il 22 novembre 2010 mediante deposito presso la Casa Comunale di Roma, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Emanuele Pozzi l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ed allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;
CONSIDERATO che anche in tale fase del procedimento il Sig. Emanuele Pozzi non ha svolto alcuna considerazione difensiva; né ha richiesto di essere audito;
VISTA la Relazione per la Commissione del 3 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:
A. relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto pienamente accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione, in quanto le evidenze agli atti dimostrano come il promotore abbia incassato 20 assegni bancari – per un importo complessivo di € 257.000,00 – tutti tratti all’ordine della …, con l’eccezione di un assegno tratto all’ordine di un soggetto terzo, comunque girato all’ordine della stessa moglie del promotore; oltre che dalle ammissioni del promotore, rese di fronte l’intermediario – dalle quali si evince che il promotore si è fatto consegnare i suddetti assegni bancari in bianco ed era lui stesso ad apporre come beneficiario il nominativo della moglie e ad incassarli – ciò è comprovato anche dalle copie dei succitati assegni e dalle copie degli estratti conto dei clienti coinvolti, dai quali risulta l’addebito sui loro conti di un importo corrispondente a quello dei sopra menzionati assegni; va, altresì, considerato che il promotore non ha prodotto, nell’ambito dell’intero procedimento sanzionatorio, alcuna argomentazione deduttiva funzionale ad una diversa qualificazione dei fatti;
B. relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione, nei confronti del Sig. Emanuele Pozzi, del provvedimento di radiazione dall’Albo, posto che:
• ai sensi dell’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 i promotori finanziari che violano le norme del medesimo decreto e le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob sono puniti in base alla gravità della violazione ed all’eventuale recidiva;
• ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4), la Consob dispone la radiazione del promotore nella ipotesi di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
• ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento Consob n. 16190/2007), la Consob dispone la sospensione dall’Albo da uno a quattro mesi nell’ipotesi di accettazione dagli investitori di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa;
• la reiterazione delle condotte illecite del promotore nei confronti di diversi clienti, la pluralità degli atti violativi accertati, la rilevante entità delle somme acquisite e le relative modalità fraudolente costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il Sig. Emanuele Pozzi, nato a Roma il 22 aprile 1970 ed ivi residente [… omissis …], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della notifica.