Promotori – Fideuram, Mediolanum e una sospensione

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e sue successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15560 del 19.9.2006, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Stefano Mancinelli Scotti, nato a Roma il 16.5.1958 e ivi residente in …;

VISTE le note del 30 luglio 2009 e del 16 settembre 2009, con le quali Banca Fideuram S.p.A. ha segnalato alla Consob alcune ipotesi di violazioni poste in essere dal Sig. Stefano Mancinelli Scotti nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario ed ha comunicato di aver adottato nei confronti del medesimo sig. Mancinelli Scotti un provvedimento di sospensione dall’attività per un periodo di quattro settimane;

CONSIDERATO che dalla predetta documentazione emerge, in particolare, che:

  • il promotore avrebbe variato autonomamente gli indirizzi di domiciliazione della corrispondenza dei clienti sig.ri …, … ed … con lo specifico intento di interrompere il regolare flusso dei documenti informativi periodici prodotti da Banca Fideuram S.p.A. nei confronti degli stessi clienti;
  • il promotore avrebbe falsificato le firme dei clienti citati al punto precedente sulla modulistica inerente alle relative richieste di variazione anagrafica;
  • il promotore avrebbe attivato informaticamente ed in maniera del tutto autonoma i questionari inerenti alla profilatura di rischio di n. 21 clienti, come risultante dall’allegato n. 1 alla lettera di contestazioni. Al riguardo e con particolare riferimento ai clienti sig.ri …, …, …, …, …, …, …, …, … e … il sig. Mancinelli Scotti avrebbe altresì perfezionato, successivamente alla data di attivazione del sopra citato profilo di rischio, operazioni di investimento che per ognuno dei clienti sopra indicati risulterebbero non adeguate a seguito della mancanza di una profilatura sottoscritta e condivisa;
  • il promotore avrebbe consegnato ai clienti …, … e … rendicontazioni tratte dai sistemi informatici aziendali, riferite a specifici periodi in cui era minore l’entità delle potenziali perdite subite in relazione agli investimenti sottoscritti dai medesimi clienti;
  • il promotore avrebbe, con particolare riferimento al cliente sig. …, consegnato le seguenti rendicontazioni non rispondenti al vero con specifico riguardo all’investimento denominato “Fidelity Funds” n. …:

Data di riferimento del rendiconto

Controvalore risultante dal rendiconto consegnato dal promotore (espresso in €)

Controvalore risultante dal rendiconto prodotto dalla Banca (espresso in €)

Differenza in €

Differenza in %

10/04/2008

998.392,04

912.392,04

86.000,00

8,61%

05/09/2008

967.448,91

787.448,91

180.000,00

18,61%

11/12/2008

971.403,10

564.403,10

407.000,00

41,90%

CONSIDERATO che, dall’esame della predetta documentazione, inoltre, emerge che il sig. Mancinelli Scotti avrebbe proceduto, d’accordo con i clienti interessati, all’apertura di conti correnti presso altro intermediario (Banca Mediolanum S.p.A.) e intestati ai medesimi clienti. Quanto sopra risulta da una dichiarazione rilasciata dal promotore, da cui emerge, inoltre, che tale operatività sarebbe stata finalizzata alla successiva sottoscrizione di prodotti finanziari presso Banca Mediolanum S.p.A. (ritenuti migliori in termini di performance rispetto ai prodotti Fideuram) e che la provvista necessaria ad effettuare i predetti investimenti sarebbe stata ottenuta da precedenti disinvestimenti di prodotti finanziari detenuti dagli stessi clienti presso Banca Fideuram S.p.A.. A tal proposito, in data 9 ottobre 2009 il cliente sig. … ha riferito di essere stato contattato dall’Ufficio Ispettorato di Banca Mediolanum S.p.A. per dei chiarimenti in ordine all’accredito di alcuni bonifici su un conto corrente on-line acceso presso lo stesso Intermediario ed apparentemente disposti dal sig. … utilizzando la liquidità riveniente dal disinvestimento dei prodotti finanziari collocati da Banca Fideuram S.p.A.. Al riguardo, il sopra citato cliente ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza del predetto conto corrente affermando, altresì, che lo stesso era stato aperto mediante l’utilizzo di documenti d’identificazione falsificati e che le operazioni sul medesimo disposte sarebbero state effettuate in totale autonomia dal promotore. In particolare, il sig. Mancinelli Scotti avrebbe:

  • acquisito la disponibilità di complessivi € 41.000,00 di pertinenza del predetto cliente, tramite n. 5 operazioni di bonifico con addebito sul conto corrente intestato al sig. … presso Banca Mediolanum S.p.A. ed accredito sul conto corrente n. … presso Banca Fideuram S.p.A. intestato al promotore;
  • disposto le seguenti operazioni in strumenti finanziari a valere sui rapporti intestati al sopra citato cliente accesi presso Banca Fideuram S.p.A.:

 

Tipo di operazione

Data operazione

Importo in €

Sottoscrizione Credit Suisse Equity Fund n. …

16/06/2009

179.000,00

Disinvestimento Credit Suisse Equity Fund n. …

09/07/2009

28.000,00

Disinvestimento Credit Suisse Equity Fund n. …

29/07/2009

13.000,00

  • disposto un’operazione di bonifico datata 9 luglio 2009 dell’importo di € 600,00 e con addebito sul conto corrente n. … acceso presso Banca Fideuram S.p.A. ed intestato al medesimo cliente.

CONSIDERATO altresì che, dall’esame della stessa documentazione, emerge che l’operatività anomala posta in essere dal sig. Mancinelli Scotti avrebbe riguardato gli ulteriori clienti appresso indicati, i quali avrebbero disconosciuto le operazioni bancarie ed in strumenti finanziari riportate nelle tabelle sottostanti:

Tabella 1: operazioni di sottoscrizione e disinvestimento in strumenti finanziari:

Nominativo cliente

Tipo di operazione

Data operazione

Importo in €

Sottoscrizione JP Morgan Fund Sicav n. …

17/06/2009

646.000,00

Disinvestimento JP Morgan Fund Sicav n. …

17/07/2009

35.000,00

Disinvestimento JP Morgan Fund Sicav n. …

30/07/2009

13.000,00

Disinvestimento Jp Morgan Funds Sicav n. …

04/06/2009

28.000,00

Disinvestimento Jp Morgan Funds Sicav n. …

28/07/2009

12.000,00

Disinvestimento Jp Morgan Funds Sicav n. …

09/09/2009

45.000,00

Disinvestimento Jp Morgan Funds Sicav n. …

09/09/2009

45.000,00

Sottoscrizione Jp Morgan Funds Sicav n. …

18/06/2009

344.000,00

Disinvestimento Jp Morgan Funds Sicav n. …

15/07/2009

28.000,00

Disinvestimento Jp Morgan Funds Sicav n. …

30/07/2009

11.000,00

Tabella 2: disposizioni di bonifico con addebito sul conto corrente dei seguenti clienti:

Data operazione

Importo
in €

Conto corrente di addebito

Intestazione conto corrente

18/07/2009

500,00

11/08/2009

500,00

03/07/2009

10.000,00

15/07/2009

20.000,00

15/07/2009

550,00

29/07/2009

550,00

VISTA la nota del 21.5.2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Stefano Mancinelli Scotti la violazione delle seguenti disposizi ni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

-    art. 107, comma 1:

-    art. 108, comma 3, per aver omesso di verificare che i clienti avessero compreso le caratteristiche essenziali delle operazioni proposte;  

VISTA la nota del 17 giugno 2010, con la quale il sig. Mancinelli Scotti ha presentato deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione, affermando quanto segue:

VISTA la nota del 17 dicembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari ha ritenuto:

1) accertata la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere il promotore:

2) accertata la violazione dell’art. 108, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere il promotore omesso di verificare che i clienti avessero compreso le caratteristiche essenziali delle operazioni proposte;

3) superata la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 concernente l’acquisizione di disponibilità di complessivi € 41.000,00 di pertinenza di un cliente e la comunicazione di false informazioni all’Intermediario;

VISTA la nota del 1° dicembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al promotore l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in discorso, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione e allegando alla stessa copia della citata Relazione istruttoria;

VISTA la nota del 14 gennaio 2011, con la quale il sig. … ha confermato il valore probatorio della dichiarazione liberatoria del 7 giugno 2010 dallo stesso sottoscritta;

VISTA la nota del 26 gennaio 2011, con la quale il promotore ha ribadito quanto già dedotto durante la prima fase del procedimento;

VISTA la Relazione per la Commissione del 4 aprile 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, in esito all’istruttoria svolta, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative, dall’esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti del procedimento, ha ritenuto:

1) accertata la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per avere il promotore falsificato la firma di alcuni clienti sulla modulistica inerente alle richieste di variazioni anagrafiche e reso informazioni verbali non rispondenti al vero; ciò in quanto:

a) il promotore, in sede di deduzioni, ha dichiarato di aver modificato gli indirizzi di corrispondenza dei sopra citati clienti per consentire loro di non far leggere ai relativi familiari gli estratti conto e le comunicazioni inviate da Banca Fideuram S.p.A., con ciò riconoscendo il fatto contestato;

b) il promotore, in sede di deduzioni, ha dichiarato di aver fornito verbalmente informazioni non rispondenti al vero nei confronti dei clienti;

2) non accertata la contestazione relativa all’omessa verifica che i clienti avessero compreso le caratteristiche essenziali delle operazioni proposte, la contestazione relativa all’accettazione di modulistica prefirmata in bianco da parte di alcuni clienti, la contestazione relativa al compimento di operazioni non autorizzata, non risultando dagli atti del procedimento elementi probatori tali da configurare sufficientemente le predette violazioni contestate;

3) non accertata la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, concernente l’acquisizione di disponibilità di complessivi € 41.000,00 di pertinenza di un cliente e la comunicazione di false informazioni all’Intermediario; ciò in quanto, dalla dichiarazione rilasciata in data 21.5.2010 e successivamente confermata con nota del 14 gennaio 2010, il sig. …, oltre a rinunciare formalmente ai reclami proposti nei confronti di Banca Fideuram S.p.A. rispettivamente in data 3.11.2009 e 12.1.2010, ha dichiarato, altresì, di ratificare e ritenere valide le operazioni effettuate per il tramite del sig. Mancinelli Scotti, liberando il medesimo promotore da ogni responsabilità;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di sospensione sanzionatoria, per il periodo di quattro mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

-ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998 la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, irroga nei confronti dei promotori finanziari, tra le altre, la sospensione dall’Albo da uno a quattro mesi;

– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 5) del proprio regolamento n. 16190 del 29/10/2007, la Consob dispone la radiazione del promotore nell’ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma dei clienti e di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

– ai sensi dell’art. 110, comma 3, del predetto regolamento n. 16190 del 29/10/2007, per ciascuna delle violazioni sanzionate tipicamente la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;

– nella fattispecie, la contraffazione della firma da parte del promotore ha assolto una funzione strumentale a una violazione (la modifica degli indirizzi di corrispondenza) che, secondo quanto ammesso dagli stessi clienti in una dichiarazione allegata alle deduzioni del promotore, non ha generato in concreto nessuna interruzione del flusso delle informazioni relative ai loro investimenti, è stata conforme alla volontà degli stessi clienti e non risulta abbia prodotto alcun danno effettivo;

– nella fattispecie, la comunicazione di informazioni non veritiere non assume contorni di gravità tali da comportare l’applicazione della sanzione tipica prevista dall’ordinamento di settore;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Stefano Mancinelli Scotti, nato a Roma il 16.5.1958 e ivi residente in …, è sospeso, per il periodo di quattro mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.