Tratto dal bollettino Consob
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, commi 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Gianluigi Spada, nato a Clusone il 20 gennaio 1953;
VISTA la propria delibera n. 17380 del 22 giugno 2010, notificata all’interessato il successivo 28 giugno, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il sig. Spada è stato sospeso in via cautelare dall’attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni;
VISTE le note del 23 febbraio 2010, del 22 marzo 2010 e del 6 maggio 2010, con le quali Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato alla Consob alcune gravi irregolarità compiute dal sig. Spada nell’esercizio dell’attività di offerta fuori sede, comunicando che il promotore avrebbe in più occasioni trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero, contraffatto la firma dei clienti sulla modulistica contrattuale, simulato operazioni d’investimento, acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza dei clienti ed accettato da questi ultimi mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla normativa di settore;
CONSIDERATO, in particolare, che, sulla base della documentazione allegata alle suddette note e delle risultanze degli ulteriori accertamenti effettuati presso la Cassa rurale ed artigiana di Cantù, comunicati con nota del 22 aprile 2010, Ubi Banca S.C.p.A., comunicati con nota del 26 aprile 2010, Intesa SanPaolo S.p.A., comunicati con nota del 19 aprile 2010 e del 24 maggio 2010, e Ubi Banca Popolare di Bergamo S.p.A., comunicati con nota del 26 maggio 2010, è emerso quanto segue:
1) Cliente …
Il promotore Spada avrebbe consegnato al sig. …, delegato della sig.ra …, un rendiconto sulla situazione degli investimenti datato 08.02.2010 non rispondente al vero ed apparentemente rilasciato da Banca Mediolanum S.p.A., ma del quale quest’ultima disconosce la paternità. Risulta inoltre che il promotore avrebbe incassato, senza l’autorizzazione della sig.ra …, due assegni bancari (n. …, emesso in data 11.12.2008 e negoziato da Cassa Rurale ed Artigiana, e n. …, emesso in data 17.12.2008 e negoziato da UBI Banca) per l’importo complessivo di euro 10.000,00 tratti sul rapporto di conto corrente n. … intestato al cliente presso Banca Mediolanum S.p.A.;
2) Cliente …
Il promotore finanziario avrebbe consegnato al sig. …, delegato del sig. …, un rendiconto sulla situazione degli investimenti datato 08.02.2010 non rispondente al vero ed apparentemente rilasciato da Banca Mediolanum S.p.A., ma del quale quest’ultima disconosce la paternità;
3) Clienti …/…
Il promotore finanziario avrebbe incassato tre assegni bancari (n. …, emesso in data 14.08.2009, n. …, emesso in data 15.09.2009, e n. …, emesso in data 16.09.2009, tutti negoziati da Intesa SanPaolo S.p.A.) per l’importo complessivo di euro 9.000,00 tratti sul conto corrente n. … intestato ai clienti presso Banca Mediolanum S.p.A. e rilasciati dagli stessi per effettuare l’investimento, mai perfezionato, relativo alla proposta di polizza DiPiù Sprint 7% n. … datata 15 agosto 2009;
4) Clienti …/…
Il promotore finanziario avrebbe consegnato ai clienti un rendiconto, datato 15 marzo 2009, in merito al perfezionamento di un investimento richiesto dai medesimi (polizza DiPiù Sprint 7%), e mai realizzato.
Per il perfezionamento del suddetto investimento sono stati consegnati al promotore finanziario tre assegni bancari (nn. …, …, …, emessi rispettivamente in data 06.03.2009, 12.03.2009 e 16.03.2009) tratti sul conto corrente n. … per un importo complessivo di euro 30.000,00;
5) Cliente …
Il promotore finanziario avrebbe distratto la somma di euro 33.540,00 compilando alcuni assegni privi dell’indicazione del beneficiario rilasciati dal cliente per effettuare versamenti destinati ad incrementare il proprio investimento relativo al Fondo Mediolanum Best Brands n. ….
Risulta, inoltre, non essere stata perfezionata la proposta d’investimento relativa alla Polizza DiPiù Sprint 7% sottoscritta dal cliente in data 10.08.2009 per un importo di euro 32.000,00, su cui il promotore finanziario ha apposto la propria firma. Dalle comunicazioni inviate risulta altresì che in data 15 aprile 2010 il cliente ha sporto querela nei confronti del promotore finanziario per il reato di truffa presso la Procura della Repubblica di Sondrio;
6) Cliente …
Il promotore finanziario avrebbe incassato sul proprio conto corrente n. …presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A. due assegni bancari (n. …, emesso in data 9.9.2005, e n. …, emesso in data 5.9.2005, entrambi negoziati da Intesa San Paolo S.p.A.) per l’importo complessivo di euro 20.000,00 tratti sul conto corrente del cliente presso Banca Mediolanum S.p.A.;
7) Cliente …
Il promotore finanziario avrebbe incassato sei assegni bancari (n. …, emesso in data 10.11.2005, n. …, emesso in data 26.01.2006 e n. …, emesso in data 05.01.2006, negoziati da Intesa San Paolo S.p.A. e versati sul conto corrente n. … intestato al promotore finanziario presso Banca Intesa S.p.A; n. …, emesso in data 21.10.2005, n. …, emesso in data 27.12.2005 e n. …, emesso in data 17.10.2005, negoziati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e versati sui conti correnti nn. … e … intestati al promotore finanziario presso Banca Popolare di Bergamo) per l’importo complessivo di euro 55.000,00 tratti sul conto corrente n. … intestato al cliente presso Banca Mediolanum S.p.A. Risultano, inoltre, non essere state perfezionate tre proposte d’investimento relative alla Polizza DiPiù Sprint 7% (n. …, datata 27 giugno 2005, n. …, datata 17 novembre 2007, n. …, datata 30 settembre 2005) sottoscritte dal cliente per un importo complessivo di euro 95.000,00, sulle quali il promotore finanziario ha apposto la propria firma;
8) Cliente …
Il promotore finanziario avrebbe incassato due assegni bancari (nn. …, emesso in data 30.05.2008, e …, emesso in data 04.02.2009) per l’importo complessivo di euro 30.000,00 tratti sul conto corrente n. … intestato al cliente presso Intesa SanPaolo S.p.A.. Risulta, inoltre, non essere stata perfezionata una proposta d’investimento relativa alla Polizza DiPiù Sprint 7% (n. …, datata 15 maggio 2008) sottoscritta dal cliente per un importo complessivo di euro 25.000,00, sulla quale il promotore finanziario ha apposto la propria firma. Dalla documentazione trasmessa dall’Intermediario emerge altresì che il cliente ha sporto querela nei confronti del promotore finanziario presso i Carabinieri della Legione Lombardia (stazione Carabinieri Corsico) in data 30 marzo 2010;
CONSIDERATO, inoltre, che dalla suddetta documentazione, risulta che:
- Banca Mediolanum S.p.A. ha sporto denuncia-querela nei confronti del promotore finanziario in data 17 marzo 2010, integrata in data 5 maggio 2010, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, da cui emergono gravi irregolarità commesse dal promotore finanziario nei confronti di 50 clienti che lamentano una sottrazione complessiva di circa 2.750.000,00 euro;
- in merito alle predette irregolarità, è emerso che 14 clienti hanno presentato a Banca Mediolanum lettera di reclamo (…omissis…) e che 8 clienti hanno altresì sporto denuncia-querela (…omissis…);
- nel corso dell’incontro tenutosi presso la sede di Banca Mediolanum S.p.A. in data 18 febbraio 2010 con esponenti della Banca, il sig. Spada avrebbe confermato di essersi appropriato, durante la propria attività di promotore finanziario, di somme di pertinenza dei suddetti clienti attraverso assegni bancari, non correttamente compilati, rilasciati da questi ultimi al promotore finanziario, confermando inoltre di aver rilasciato rendicontazioni difformi ai clienti e di aver simulato il perfezionamento di operazioni finanziari;
VISTA la nota del 25 giugno 2010, notificata al sig. Spada il 28 giugno 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori, avuto riguardo ai fatti di cui sopra, ha contestato al promotore finanziario di essere incorso nella violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007 (già art. 93, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni) e dell’art. 108, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007 (già art. 94, comma 6, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni), per avere il promotore finanziario:
- acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza dei clienti;
- simulato operazioni di investimento dei clienti;
- contraffatto la firma dei clienti sulla modulistica contrattuale;
- trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla normativa di settore;
CONSIDERATO che in tale fase istruttoria il sig. Spada non si è avvalso di alcuno degli strumenti di difesa a sua disposizione;
VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari del 7 settembre 2010, nella quale la Divisione ha ritenuto accertate tutte le violazioni contestate al promotore;
VISTA la nota del 13 settembre 2010, comunicata il 23 settembre 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Spada l’avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari;
CONSIDERATO che, anche durante tale fase istruttoria, il sig. Spada non si è avvalso di alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 28 marzo 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:
- relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto definitivamente accertate tutte le violazioni ascritte al sig. Spada, posto che la documentazione acquisita agli atti del procedimento attesta sia la materiale esistenza dei fatti contestati che la loro ascrivibilità al promotore, anche alla luce delle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo promotore all’Intermediario. Non priva di rilievo è, altresì, la circostanza che il promotore, nel corso dell’intera istruttoria, non si sia avvalso di alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione;
- relativamente alla sanzione applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato regolamento n. 16190, la Consob irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 4 e 5 del citato regolamento n. 16190, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, rispettivamente, in caso di: contraffazione della firma dei clienti, acquisizione di disponibilità delle somme di pertinenza della clientela, comunicazione o trasmissione ai clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6) del citato regolamento, la Consob dispone la sospensione del promotore nell’ipotesi di accettazione dal cliente di mezzi di pagamento difformi da quelli prescritti;
- per la violazione sostanziatasi nella simulazione di operazioni d’investimento, la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare, in relazione al caso concreto, tra quelle previste dall’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. Nell’ambito dei fatti emersi nel corso del procedimento tale violazione è da ritenersi particolarmente grave, essendo stata posta in essere in funzione strumentale ad atti acquisitivi;
- le modalità fraudolente con cui le condotte in esame sono state poste in essere, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati ed all’entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;
RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il sig. Gianluigi Spada, nato a Clusone il 20 gennaio 1953, è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.