Promotori – Gravi violazioni, radiato ex Copernico Sim

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 5972 del 12 febbraio 1992, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Michele Canal, nato a Venezia il 19 gennaio 1966 e residente a Treviso […omissis…];

VISTE le note del 24.8.2009, 1.9.2009, 18.11.2009, 11.12.2009, 23.12.2009, 5.3.2010, 22.3.2010 e 4.5.2010, con le quali Copernico SIM S.p.A. ha segnalato irregolarità poste in essere dal Sig. Michele Canal nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

RILEVATO che dalle predette note e dalla documentazione ivi allegata è emerso che:

quanto alla Sig.ra …

  • la cliente, con denuncia-querela del 10.2.2010, ha rappresentato di essere stata indotta dal Sig. Canal a disinvestire il proprio portafoglio (composto da fondi e prodotti assicurativi), detenuto presso Banca Intesa S.p.A., al fine di reinvestirne il ricavato in prodotti finanziari promossi dal Sig. Canal per conto di Copernico SIM S.p.A.;

     

  • per effetto di ciò, la Sig.ra … ha sottoscritto, in data 11.12.2008, i moduli n. … “JP Morgan Investiment Funds” e n. … ” Sicav Parvest”, consegnando al promotore i seguenti n. 2 assegni bancari tratti su …., filiale di …, …:

a) n. … in data 11.12.2008 per l’importo di € 26.500,00, a favore di “Sicav Parvest”;

b) n. … in data 12.12.2008 per l’importo di € 20.000,00, emesso a favore di “JP Morgan Fleming A.M.”;

  • i predetti moduli non sono mai stati trasmessi all’Intermediario per l’esecuzione; i menzionati assegni, invece, forniti dagli istituti di credito presso cui risultano essere stati negoziati, risultano difformi rispetto a quelli prodotti dalla cliente. I medesimi assegni recano la firma di girata del promotore e sarebbero stati dallo stesso contraffatti mediante sostituzione del proprio nominativo a quello degli originari intestatari;

     

  • al riguardo, infatti, Veneto Banca Holding S.c.p.a. ha dichiarato che l’assegno sub a) è stato accreditato dal promotore sul conto corrente n. … allo stesso intestato presso la Banca, filiale n. … di …, e Unicredit Banca S.p.A. ha dichiarato che l’assegno sub b) è stato accreditato dal promotore sul conto corrente n. … allo stesso intestato presso il medesimo istituto;

quanto ai Sigg.ri … e …

  • in seguito alle verifiche dell’Intermediario, è emerso che il Sig. Canal avrebbe effettuato via internet, utilizzando i codici segreti di accesso al conto corrente n. … intestato ai clienti presso Invest Banca S.p.A., le seguenti operazioni non autorizzate dai medesimi:
    • in data 21.5.2009, bonifico on-line di € 5.000,00 a favore del Sig. … (ex cliente del promotore all’epoca dei fatti);
    • in data 26.5.2009, bonifico on-line di € 10.000,00 a favore di … (società avente quale socio unico il promotore);
    • in data 27.5.2009, bonifico on-line di € 9.000,00 a favore di …;
    • in data 4.6.2009, bonifico on-line di € 10.000,00 a favore di …;
    • in data 11.6.2009, bonifico on-line di € 9.500,00 a favore del Sig. …;
    • in data 11.6.2009, bonifico on-line di € 10.000,00 a favore del Sig. …;
    • in data 12.6.2009, bonifico on-line di € 9.000,00 a favore del Sig. …;
    • in data 12.6.2009, bonifico on-line di € 10.000,00 a favore del Sig. …;
    • in data 16.6.2009, bonifico on-line di € 9.000,00 a favore di …;
  • in data 29.5.2009, per assicurare il buon fine delle predette operazioni di bonifico, il Sig. Canal avrebbe fatto firmare ai clienti il modulo n. … di rimborso dall’OICVM “JP Morgan Funds”, per l’importo complessivo di € 43.450,70, accreditato sul conto corrente n. … intestato ai coniugi …, adducendo a giustificazione che si trattava di un’operazione di “switch“; tale modulo reca la firma del promotore;

     

  • i clienti hanno dichiarato all’Intermediario di avere ricevuto dal promotore rendiconti non ufficiali e non rispondenti al vero, in quanto recanti controvalori superiori alla situazione reale, nonché investimenti risultati inesistenti;

quanto al Sig. …

  • dal reclamo del cliente è emerso che il Sig. Canal avrebbe rappresentato al Sig. … che la polizza “Euresa” (in realtà già estinta nel 2004) era ancora attiva e presente nel suo portafoglio d’investimenti per un controvalore di € 100.000,00; inoltre, che la stessa era stata oggetto di un’operazione di “switch” con un prodotto assicurativo “Inora Life” di pari valore;

     

  • dalle verifiche dell’Intermediario è emerso che il suddetto prodotto assicurativo non risulta essere stato mai collocato da Copernico SIM S.p.A., e che il Sig. Canal aveva in proposito comunicato al cliente di aver prorogato la scadenza del medesimo, facendogli firmare il relativo modulo;

     

  • ciò stante, il cliente aveva ritenuto di ricevere somme periodiche a valere sulla polizza “Inora Life” per gli anni 2007-2009 mentre, in realtà, si trattava di somme provenienti dai progressivi disinvestimenti su quote di un fondo JP Morgan di cui aveva un conto titoli a lui intestato, che in conseguenza di tali prelevamenti si è estinto nel febbraio 2009;

     

  • al riguardo, risultano eseguite le seguenti operazioni di rimborso dall’OICVM “JP Morgan Funds”, non autorizzate dal Sig. …, per un importo complessivo di € 28.874,63, i cui moduli recano la firma del promotore:
    • rimborso n. … del 13.3.2006, importo di € 10.408,06;
    • rimborso n. … del 10.1.2007, importo di € 7.117,71;
    • rimborso n. … del 31.1.2008, importo di € 8.055,48;
    • rimborso n. … del 19.2.2009, importo di € 3.293,38;

       

  • in relazione al presunto investimento “Inora Life”, il Sig. Canal avrebbe consegnato al Sig. …, a garanzia del rimborso del medesimo previsto per il 30.9.2009, l’assegno bancario n. …, in pari data, dell’importo di € 102.875,56 tratto su un conto corrente intestato al promotore e recante il timbro, apposto dal Sig. Canal, “Copernico SIM Agenzia di …”; tale assegno è risultato protestato per mancanza di fondi;

     

  • il promotore avrebbe, inoltre, rilasciato al cliente rendiconti non ufficiali e non rispondenti al vero, in quanto recanti controvalori superiori alla situazione reale, nonché investimenti inesistenti;

VISTA la nota del 9 giugno 2010, notificata all’interessato il 18 giugno 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, in relazione a tali fatti ha contestato al Sig. Michele Canal la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n. 16190/2007:

  • art. 107, comma 1, per avere:
    • acquisito, anche mediante distrazione a favore di estranei, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
    • contraffatto gli assegni di cui ai punti a) e b), sostituendo il nome del beneficiario;
    • eseguito operazioni non autorizzate dai clienti;
    • disatteso ordini di investimento impartiti dai clienti;
    • simulato operazioni di investimento;
    • comunicato informazioni e rilasciato rendiconti non rispondenti al vero ai clienti;
  • art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

VISTE le note del 18 giugno 2010, con cui il Sig. Canal, tramite il proprio legale, ha presentato richiesta di accesso agli atti del procedimento, e del 7 luglio 2010, con cui la Consob ha accolto la medesima istanza;

VISTA l’ulteriore nota del 4 agosto 2010, con la quale il promotore ha chiesto di essere sentito personalmente;

VISTE le note del 4 ottobre 2010 e 13 ottobre 2010, con le quali il Sig. Canal, in seguito alla comunicazione della data di audizione, ha fatto dapprima richiesta di rinvio ed, infine, ha formalizzato espressa rinuncia;

RILEVATO che il promotore non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive;

VISTA la nota in data 28 dicembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta Relazione Istruttoria la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 4 gennaio 2011, ricevuta dal promotore il 10 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Sig. Michele Canal l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ed allegando alla stessa copia della citata Relazione;

RILEVATO che nel corso della seconda fase del procedimento non sono pervenute memorie scritte o documenti;

VISTA la Relazione per la Commissione del 9 maggio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative, in esito all’istruttoria svolta, ha ravvisato plurimi e circostanziati elementi che confermano le reiterate condotte illecite poste in essere dal promotore, ritenendo le contestazioni formulate a suo carico tutte pienamente accertate, ciò in quanto:

  • le gravi violazioni poste in essere dal promotore sono ampiamente comprovate dalla documentazione e dalle dichiarazioni dei clienti acquisite in atti;
  • in tale contesto, si dà atto che il promotore non ha ritenuto di produrre alcuna memoria difensiva nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, rinunciando anche all’audizione richiesta;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 58/1998, posto che:

  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4, 5 e 7, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela, di comunicazione o trasmissione ai clienti di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di esecuzione di operazioni non autorizzate;
  • per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 107, comma 1, del medesimo regolamento, conseguente alla realizzazione delle restanti fattispecie violative contestate (contraffazione di assegni, mancata esecuzione di ordini di investimento impartiti dai clienti, simulazione di operazioni di investimento, utilizzo dei codici segreti dei clienti), non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alla peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell’eventuale recidiva;
  • nel caso di specie anche tali condotte sono da qualificarsi come connotate da particolare gravità, avuto riguardo alla loro connessione e strumentalità rispetto alle fattispecie acquisitive di disponibilità della clientela sopra rilevate;
  • la reiterazione delle condotte e le modalità fraudolente con cui esse sono state poste in essere, unitamente al danno occorso ai clienti di cui sopra, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui si tratta nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il Sig. Michele Canal, nato a Venezia il 19 gennaio 1966 e residente a Treviso […omissis…] è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.