730 precompilato? Nessun beneficio per i contribuenti

Bocciatura per il 730 precompilato da parte della Corte dei Conti. Il motivo? “Non sembra aver finora recato particolari benefici ai contribuenti interessati, che in gran parte già si avvalevano dell’opera dei Caf o del sostituto d’imposta”, come si legge in una delibera della magistratura contabile sugli esiti del controllo eseguito nel 2014 sulle gestioni delle amministrazioni dello Stato.

I VANTAGGI? – La modalità sicuramente più praticata, con cui è gestito il modello 730, rimane quella legata alla presentazione tramite Caf. Questo sistema è più favorevole, innanzitutto per la difficoltà legata alla complessità del modello che ancora a oggi è faticosamente gestibile in autonomia dal contribuente richiedendo il fattivo contribuito di un esperto della materia, cui vanno aggiunti tutta una serie di notevoli vantaggi in tema di controlli. Inoltre, le verifiche documentali sono, diventate compenso esclusivo del Caf, così come pure le responsabilità derivanti dall’apposizione obbligatoria da parte della stessa struttura di un visto di conformità per il tramite del quale, in caso d’infedeltà, il Caf o professionista risponde personalmente per imposta sanzioni e interessi, con l’unica eccezione legata alla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

LA NUOVA REGOLA – Per effetto delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 nel caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, se quest’ultimo è intervenuto per modificare la precompilata, per i modelli che presentano elementi d’incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con un emanando provvedimento del direttore delle Entrate; determinano un rimborso d’importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli preventivi che, stando alle istruzioni, non verranno, invece, effettuati se il modello è presentato tramite Caf o professionista abilitato.

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