IL DIBATTITO SULLA CASA DELLA CONSULENZA – Nel dibattito pubblico che va avanti da diversi mesi sulla proposta di una “Casa della Consulenza”, mediante modifica del Testo Unico della Finanza (ora recepita nel c.d. Ddl “Marino”), sembra non trovare spazio una materia che potrebbe, invece, avere notevole importanza nello sviluppo futuro della professione, osserva Ferruccio Riva (nella foto), del comitato esecutivo di Anasf, area tutele (nella foto).
PROMOTORE PERSONA FISICA E PERSONA GIURIDICA – “Prima una doverosa premessa. La Direttiva MiFID, entrata in vigore l’1 novembre 2007 in tutta la Comunità Europea, prevede che l’attività di tied agent (il promotore finanziario) possa essere svolta in qualità sia di persona fisica che di persona giuridica. Tutti i Paesi si sono adeguati a questo dettato, salvo la Romania (allora appena entrata a far parte dell’UE) e, incredibilmente, l’Italia, che invece ha limitato lo svolgimento della professione alla sola persona fisica”.
TRE ASPETTI FONDAMENTALI – “Da più parti si sostiene che l’argomento andrebbe dibattuto tra operatori, dimenticando così tre aspetti fondamentali. Il primo, che solo il legislatore può decidere se ottemperare o meno alle previsioni di una Direttiva europea. Il secondo, che in questo momento gli operatori italiani sono immotivatamente discriminati rispetto ai colleghi del resto d’Europa. Il terzo, sul quale giova soffermarsi, è una questione di opportunità.
ORGANIZZARSI IN SOCIETA’ - “Consentire alla categoria professionale di organizzarsi in società (ormai è l’unica ad esserne impossibilitata), sia di persone che di capitali, oltre a riconoscere un diritto costituzionale attualmente “sospeso”, amplierebbe l’ambito delle garanzie verso i risparmiatori; aumenterebbe la professionalità generale del settore, dando luogo ad aggregazioni contenenti specialisti, operatori esperti, tutor e giovani “promesse” da poter meglio seguire e formare; ottimizzerebbe i costi organizzativi (anche dal punto di vista fiscale), dando inoltre la possibilità, lato intermediari e se ritenuto opportuno, di strutturare in modo più moderno e razionale le proprie realtà distributive. Controindicazioni? Non pervenute, dato tra l’altro che parliamo di possibilità, non di obbligo”.
I CONTENUTI DELLA MIFID REVIEW – “Anche l’Italia dovrà recepire nel suo quadro normativo i contenuti della MiFID review, pubblicata in Gazzetta nel giugno scorso, entro il 3 luglio 2016 (per applicazione tassativa entro il 3 gennaio 2017). Con quasi “soli” 10 anni di ritardo, magari cogliendo proprio l’occasio legis del Ddl “Marino”, il legislatore potrà contribuire finalmente a ricostituire un elemento di diritto del mercato unico, perseguendo il famoso concetto di level playing field che le Autorità europee sottolineano continuamente quale obiettivo comune. Le società tra promotori finanziari, nella nuova norma, nell’occasione, ridefiniti finalmente consulenti, sono un passo necessario per l’evoluzione del mercato: tutti gli attori dell’industria, dagli intermediari ai professionisti, dovrebbero opportunamente sostenerlo, quanto il legislatore recepirlo”.