Voluntary disclosure fuori casa

INCERTEZZE SULL’ANTIRICICLAGGIO – Le incertezze sull’antiriciclaggio spingono i calcoli pre “voluntary disclosure” all’estero. Infatti, per evitare di dover effettuare segnalazioni di operazioni sospette a carico dei clienti che poi scelgono di non aderire alla collaborazione volontaria, nonché di essere chiamati eventualmente in futuro a rispondere della mancata segnalazione, molti studi professionali hanno scelto di svolgere oltre confine l’attività di valutazione delle pratiche. A rilevarlo è Assonime nella circolare n. 16/2015, diffusa ieri, dedicata al rimpatrio dei capitali.

LA CIRCOLARE DI ASSONIME – Il documento fornisce indicazioni anche sul tema dei soggetti coobbligati alla regolarizzazione, come delegati o procuratori, escludendo gli amministratori con poteri di firma su conti correnti della società che non siano beneficiari (possessori) dei relativi redditi. Attenzione puntata anche sulla nuova disciplina del raddoppio dei termini prevista dal dlgs “certezza del diritto”, attualmente all’esame del parlamento, ritenuta dall’associazione di fondamentale importanza per il successo della voluntary disclosure.

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE – Uno dei temi più spinosi connessi alla procedura disciplinata dalla legge n. 186/2014 riguarda la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela o di Segnalazione delle operazioni sospette (Sos), così come imposti dalla normativa antiriciclaggio. Quando il contribuente dà formalmente l’incarico al professionista e la procedura si perfezione, il problema non si pone. Tuttavia, evidenzia Assonime, “non sempre il cliente, dopo avere svelato le violazioni commesse, decide poi di presentare effettivamente l’istanza di adesione, lasciando il professionista con il dubbio di dovere procedere alla Sos, posto che per questa eventualità non è contemplata alcuna forma di esonero o di non punibilità”.