Equitalia, condono cartelle fino a 2mila euro

Nel nel pacchetto fiscale ora in programma per venerdì spunta anche l’ipotesi di riforma dell’aggio che i contribuenti pagano sulle cartelle tra le novità importanti in materia fiscale. La prima con riferimento alla rottamazione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, come Equitalia, il cui relativo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, la seconda novità riguarda, invece, l'ipotesi di riforma dell'aggio che i contribuenti pagano sulle cartelle esattoriali.

RIFORMA AGGIO DI RISCOSSIONE – Per aggio di riscossione si intende quel compenso di legge che spetta ad Equitalia (o ad altro agente della riscossione) per l'attività di recupero delle somme per conto dell'ente titolare del credito (ad es. per l'Agenzia delle entrate, per l'Inps, per i Comuni, ecc.) ed è calcolato nella misura dell'8%. La riforma dell'aggio potrebbe comportare da un lato una rinuncia da parte dell'agente della riscossione, il quale non dovrebbe più trattenere la quota riscossa a titolo di "aggio" nei propri conti, e versarla invece direttamente allo Stato, dall'altro una graduazione della richiesta in base al tipo di cartella esattoriale. Un altro aspetto critico dell'aggio, è dato dall'applicazione fissa della sua misura, stabilita nell'8% per qualsiasi cartella a prescindere dal suo valore.

SANATORIA DELLE CRTELLE ESATTORIALI – Infine, un'altra novità è quella relativa alla rottamazione delle cartelle esattoriali, emesse da Equitalia o da altro agente della riscossione. Invero, è stato pubblicato proprio il 22 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 142, il decreto attuativo della Legge n. 228/2012, la quale stabiliva ai commi 527 e 528 dell'art.1, l'annullamento automatico delle cartelle Equitalia di importo non superiore a 2 mila euro, purché i ruoli siano stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999. Inoltre, con lo stesso decreto si prevede il c.d. "discarico" di quelle cartelle di importo superiore a 2 mila euro, i cui crediti sono stati resi esecutivi sempre entro il 31/12/1999: in tal caso le somme ad oggi, non devono però essere oggetto di procedure esecutive avviate, di contenzioso pendente, di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali in corso, di procedure concorsuali ancora aperte, oppure di rateizzazioni. I ruoli relativi a tali crediti devono essere ritrasmessi all'ente creditore e ritorneranno nella disponibilità di quest'ultimo. Se invece sono oggetto di una delle procedure sopradette, restano in gestione ad Equitalia o altro concessionario della riscossione.

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