Norme antiriciclaggio: aumentano le sanzioni amministrative

Il 6 febbraio 2016 sono entrate in vigore le nuove norme di depenalizzazione dei reati, tra cui anche la violazione delle norme antiriciclaggio. Ma questa “buona notizia” ha un risvolto della medaglia poco piacevole per chi già si stava prefigurando meno giornate di lavoro e di compilazione dati. La depenalizzazione della mancata osservanza della legge antiriciclaggio comporta infatti un considerevole aumento delle sanzioni amministrative fino a 50.000 €.

I dati parlano chiaro: nello scorso anno i controlli da parte della Guardia di Finanza sono aumentati, ma le violazioni non hanno accennato a diminuire.

Seguire le procedure antiriciclaggio può essere un lavoro lungo e noioso per molti commercialisti, spesso vissuto anche con superficialità; altre volte invece non seguire l’iter burocratico è una vera e propria omissione volontaria di operazioni sospette o di dati importanti del cliente.

Riguardo a quest ultimo punto la nuova normativa antiriciclaggio per commercialisti 2016 include una serie di casi in cui è previsto l’obbligo di identificazione e violare questa norma peserà molto sui portafogli dei professionisti dal momento che la sanzione stabilita dal legislatore è passata da un massimo di 13.000 € a un massimo di 30.000 €.

Revisori contabili, commercialisti e consulenti del lavoro se non vorranno vedere prosciugato il loro portafoglio avranno dunque bisogno di colmare al più presto eventuali lacune formative per evitare di incorrere in sanzioni amministrative o alla perdita dei propri clienti.

Spesso sono proprio i clienti stessi a richiedere l’omissione di alcune operazioni, tuttavia onorare un rapporto fiduciario volto alla violazione delle norme di legge non contribuisce mai a costruire delle solide basi per il futuro della propria impresa. In alcuni casi di gravi violazione può intervenire infatti anche lo stesso Ministero dell’Economia che può richiedere risarcimenti dalle cifre astronomiche.

Articolo scritto in collaborazione con Alavie

Immagine da www.vedaformazione.it