In caso di lavori di ristrutturazione, sono previsti limiti minimi di spesa per fruire della detrazione? È possibile fruire del bonus mobili per l’installazione di un impianto di allarme? La detrazione per il risparmio energetico è ammessa anche per le spese sostenute per la sostituzione di un portone d’ingresso? Sono alcune delle domande contenute nelle Faq (Frequently Asked Questions) aggiornate, pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate e riportate di seguito da La Stampa.
Bonus mobili ed elettrodomestici
Riguardo al bonus (50% delle spese sostenute, su un ammontare massimo di 10 mila euro) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili ristrutturati, di cui all’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013, l’Agenzia precisa, tra l’altro, che:
1) l'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 (proroga introdotta dall’art. 1, comma 47, della Legge di Stabilità 2015);
2) è possibile usufruire delle agevolazioni per lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili, anche prima del rogito, a condizione che sia stato stipulato e registrato il contratto preliminare di compravendita, che l’acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile e che esegua gli interventi a proprie spese;
3) l’installazione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili;
4) l’aliquota IVA da applicare all’acquisto è quella ordinaria (22%).
Bonus ristrutturazioni
Nelle FAQ sulla detrazione del 50% per spese di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R., il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015 dalla Legge di Stabilità 2015, l’Agenzia fornisce le seguenti precisazioni:
1) se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità abitative a seguito di ristrutturazione, è possibile fruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d'uso del fabbricato;
2) per fruire della detrazione non sono previsti limiti minimi di spesa;
3) la detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando il 50% sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati;
4) è possibile detrarre le spese per l’imbiancatura dell’appartamento resasi necessaria a seguito di interventi agevolabili;
5) non è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di pannelli fotovoltaici destinati a un’abitazione in costruzione, che verranno installati solo successivamente alla realizzazione dell’edificio, in quanto detta detrazione compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento.
Interventi di risparmio energetico
Sulla detrazione per interventi finalizzati all’efficienza energetica, di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, ammessa nella misura del 65% delle spese sostenute dal contribuente, l’Agenzia ha chiarito che:
1) l’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è stata confermata anche nel 2015 nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 (proroga introdotta dalla Legge di Stabilità 2015), mentre sarà pari al 36% per le spese che saranno effettuate nel 2016;
2) è possibile portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione del portone d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010);
3) nel bonifico bancario o postale di pagamento degli interventi va indicata, quale norma che dà diritto a fruire della detrazione, l’art. 1 della Legge n. 296/2006.