Secondo quanto scrive Il Sole 24 ore, la voluntary disclosure per il rientro dei capitali e l'emersione delle somme evase comincia a prendere forma. Bisogna fare attenzione, però, a molti aspetti: da chi può usufruirne ai periodi da regolarizzare. Ecco una mini-guida del quotidiano per orientarsi
1. I soggetti interessati
La platea dei soggetti interessati alla nuove regole sulla voluntary disclosure è molto ampia. Abbiamo tre ipotesi:
1) soggetti che, pur essendo tenuti, hanno violato le norme sul monitoraggio (omessa o carente compilazione del quadro RW);
2) soggetti che hanno correttamente adempiuto a tali obblighi;
3) soggetti che non sono interessati dalla disciplina del monitoraggio.
Nel primo caso si adotterà la disclosure vera e propria, che riguarderà anche le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW e per la mancata dichiarazione dei redditi di fonte estera. Nel secondo e nel terzo caso, invece, si potranno adottare le nuove regole che consistono nella sanatoria delle infedeli dichiarazioni dei redditi o degli imponibili Iva e Irap
2. La sanatoria dei redditi evasi
Per quanto riguarda la disclosure in senso stretto, i soggetti che devono applicare le regole del monitoraggio (Dl 167/1990) sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici. A questi vanno aggiunti tutti coloro che, secondo le disposizioni recentemente emanate, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono titolari effettivi dell'investimento.
Alla sanatoria dei redditi evasi sono invece interessati tutti i contribuenti, a prescindere dalla loro natura e dalla loro forma giuridica: c'è spazio quindi per lavoratori autonomi, imprese, titolari di altri redditi, società di persone, enti commerciali, società di capitali. In ogni caso, l'appartenenza alla prima o alla seconda categoria non produce sostanziali differenze, visto che regole da seguire e somme da pagare sono determinate allo stesso modo.
3. Gli anni che si possono regolarizzare
La disposizione di base prevede che devono essere presi in considerazione tutti i periodi di imposta per i quali non è ancora scaduto il termine per l'accertamento alla data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. I termini ordinari per le imposte sui redditi sono quelli dell'articolo 43 del Dpr 600/1973, quindi arrivano al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
A livello pratico, il 31 dicembre del 2014 si prescrive il 2009, la cui dichiarazione è del settembre 2010. Tra la data di presentazione dell'istanza di disclosure e il termine di decadenza dell'accertamento devono passare almeno 90 giorni; se la domanda viene presentata in prossimità della scadenza, questa viene automaticamente prorogata fino allo spirare dei 90 giorni richiesti dalla norma.
4. Il raddoppio dei termini
Bisogna considerare anche le ipotesi in cui i termini vanno raddoppiati: reati tributari e attività in Paesi black list. Infatti, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale per uno dei reati del Dlgs 74/2000, sono raddoppiati i termini relativamente al periodo di imposta della violazione. Tra le più diffuse fattispecie, vi sono l'infedele dichiarazione (con la nuova soglia di 50mila euro) e l'omessa dichiarazione (nuova soglia a 30mila auro). I nuovi importi sono in vigore per le violazioni commesse dal 17 settembre 2011 (articolo 2, comma 36-vicies bis, del Dl 138/11): per il periodo 2009 (dichiarato nel 2010) valgono ancora i vecchi importi; quelli nuovi riguardano le dichiarazioni relative ai periodi dal 2010 in poi.
A oggi risultano definitivamente prescritti, anche in caso di evasione che fa superare le soglie penali, il periodo d'imposta 2004 (dichiarazione infedele) e il periodo 2002 (dichiarazione omessa).
5. Gli investimenti in Paesi black list
In teoria, anche gli investimenti non dichiarati detenuti in Paesi non trasparenti danno luogo al raddoppio dei termini di accertamento (articolo 12, comma 2-bis, del Dl 78/2009).
Questa disposizione viene tuttavia disapplicata dall'attuale normativa sulla disclosure, a condizione che ricorrano congiuntamente alcune ipotesi:
1) l'autore della violazione deve rilasciare all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni relative all'investimento stesso in caso di richiesta da parte delle autorità fiscali italiane. Copia della autorizzazione controfirmata dall'intermediario deve essere allegata alla richiesta di disclosure;
2) analoga autorizzazione (sempre controfirmata e poi trasmessa all'Amministrazione) deve essere rilasciata in caso di successivo trasferimento delle somme a un intermediario estero diverso;
3) lo Stato estero nel quale erano o rimangono detenute le attività finanziarie deve stipulare con l'Italia un accordo per lo scambio di informazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma sulla disclosure.