CANCELLAZIONE ONLINE DELLE IPOTECHE – Nuove specifiche tecniche per la cancellazione online delle ipoteche collegate ai mutui. Come riporta il sito Italiaoggi.it, dal 2015 istituti di credito, intermediari finanziari ed enti di previdenza dovranno utilizzare le modalità approvate martedì 29 luglio da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il testo ha aggiornato sia le istruzioni informatiche impartite dall'Agenzia del Territorio (oggi incorporata nelle Entrate) con provvedimento del 9 ottobre 2007, sia quelle varate il 25 giugno 2012 con riguardo alle ipoteche ultraventennali. L’articolo 40-bis del decreto legislativo 385/1993 – ossia il Testo unico bancario – stabilisce infatti che le ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento cessano automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. Senza alcun costo aggiuntivo per il debitore.
VALE PER I MUTUI CONCESSI A PARTIRE DAL 2 GIUGNO 2007 – La norma si applica ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi a partire dal 2 giugno 2007. Per attivare la cancellazione, l’istituto creditore deve inviare una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Reparto servizi di pubblicità immobiliare. Non solamente. Il comma 7-quinquies dell'articolo 161 del Testo unico bancario, introdotto dal decreto legge 16/2012, ha esteso la procedura di cancellazione semplificata anche alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate dal creditore, ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile.