Il promotore siede dal lato dell’intermediario finanziario

di Mario Noera

L’attività di promotore finanziario si esercita esclusivamente nell’interesse di un singolo soggetto abilitato” (impresa di investimento o banca). Come correttamente evidenzia anche la qualifica professionale, il promotore è il soggetto abilitato a “promuovere e collocare” fuori sede strumenti e servizi finanziari (TUF art. 30 e 31), ma non è abilitato ad erogare consulenza in autonomia (cfr. Consob, delibera 16736 art. 104). I veri soggetti abilitati alla consulenza sono la banca e la SIM, che ne assumono piena titolarità, non il promotore, il quale è un agente (o dipendente o mandatario) tenuto – anche nell’attività di consulenza – ad attenersi alle modalità ed alle indicazioni di merito dell’intermediario per cui opera.
Coerentemente, il promotore, al contrario del consulente finanziario, può essere remunerato solo dall’intermediario, mai dal cliente (cfr. Consob, del 16736 art 108 c. 6). L’attività caratteristica della figura del promotore è quindi la promozione e il collocamento di prodotti e servizi finanziari, non la consulenza, non cioè la formulazione “in proprio” di raccomandazioni personalizzate specifiche.
Il consulente finanziario è invece, secondo la recente ridefinizione normativa e regolamentare, una figura professionale molto diversa dal promotore (TUF art 18bis-18ter): il consulente è un libero professionista che non può intrattenere alcun tipo di rapporto contrattuale (di dipendenza, di agenzia, di amministrazione) con intermediari finanziari, che non può maneggiare denaro, che non può collocare o promuovere prodotti e servizi di questi ultimi e soprattutto che può essere remunerato esclusivamente dal cliente (MEF D. 24/12/2008 n.216 e art.12-13 Regolamento Consob attuativo art. 18bis).
Queste caratteristiche regolamentari ne definiscono il profilo in modo inequivoco: il consulente è una specie di “avvocato finanziario del cliente”, è cioè colui che aiuta l’investitore a scegliere, mettendo a disposizione di quest’ultimo esclusivamente la propria competenza. Così come Pubblico Ministero e Avvocato sono entrambi esperti di diritto, ma svolgono ruoli distinti e contrapposti, anche le figure professionali del promotore e del consulente indipendente sono tenuti al medesimo livello di competenza e maneggiano la medesima materia, ma lo fanno da prospettive diverse e tendenzialmente contrapposte: il ruolo del promotore è quello di “adeguare” al profilo del cliente il menù di prodotti offerti dall’intermediario a cui è legato; il consulente finanziario assiste liberamente l’investitore nel selezionare le soluzioni più “adeguate” a quest’ultimo all’interno dell’universo degli strumenti “promossi e collocati” dai promotori per conto di banche e SIM. Il consulente è cioè la figura che assiste l’investitore nel negoziato con l’intermediario, anche se quest’ultimo è talvolta rappresentato dal promotore. Promotore e consulente siedono quindi figurativamente su due lati opposti del tavolo: il promotore dal lato dell’intermediario, il consulente dal lato del cliente. Non a caso la normativa fa divieto al promotore di ricevere remunerazione dal cliente, mentre fa obbligo al consulente di riceverla esclusivamente da quest’ultimo; gli Albi professionali di promotori e consulenti sono tra loro distinti e l’iscrizione all’uno preclude la contemporanea iscrizione all’altro (Consob Regolamento ex-art.18bis art. 13 e Regolamento Intermediari art. 106).
Ciò che la netta distinzione tra promozione e consulenza postulata da Mifid vuole evitare è che la mera vendita di prodotti venga spacciata come “raccomandazione personalizzata relativa a specifici strumenti finanziari”, apparentemente formulata nell’interesse esclusivo del cliente, quando invece risponde agli interessi dell’intermediario. Ovviamente la grande maggioranza dei promotori possiede competenze e capacità consulenziali, talvolta di altissimo livello. Il punto è però che anch’essi dovranno presto decidere se essere “pubblico ministero” o “avvocato”: dovranno cioè decidere in quale ruolo spendere le proprie competenze e come capitalizzare il patrimonio di fiducia della clientela di cui spesso sono titolari.

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