Promotori – Oltre 100.000 euro dai clienti, radiato ex Sanpaolo Invest


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 7050 del 12 maggio 1993, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Massimiliano Russo, nato a Cassino (FR) il 6.10.196 e residente in […provincia di Frosinone…];

VISTE le note di Sanpaolo Invest Sim S.p.A. del 24 febbraio 2009 e del 23 marzo 2009, di Banca Carige S.p.A. del 7 maggio 2009, di Sanpaolo Invest Sim S.p.A. del 18 giugno 2009, di Banca Fideuram S.p.A. del 4 agosto 2009, di Banca Carige S.p.A. del 15 ottobre 2009 e di Sanpaolo Invest Sim S.p.A. del 19 gennaio 2010, dalle quali sono emerse gravi irregolarità poste in essere dal sig. Massimiliano Russo nell’esercizio dell’attività professionale di promotore finanziario;

CONSIDERATO che dalle suddette note e dalla documentazione ad esse allegata è emerso, in particolare, che il promotore sig. Russo avrebbe posto in essere le seguenti irregolarità nei confronti dei clienti di seguito indicati:

Il promotore avrebbe:

  • incassato, tramite versamento sul conto corrente n. .. acceso presso la filiale di Pignataro Interamna di Banca Carige S.p.A. ed intestato al sig. Russo, l’assegno bancario n. … dell’importo di € 9.500, datato 30.1.2009, tratto su Banca Fideuram S.p.A. e riportante una firma di traenza riferibile alla sig.ra …;
     
  • incassato, tramite versamento sul conto corrente n. … acceso presso la filiale di Pignataro Interamna di Banca Carige S.p.A. ed intestato al sig. Russo, l’assegno bancario n. … dell’importo di € 8.860, datato 9.2.2009, tratto su Banca Fideuram S.p.A. e riportante una firma di traenza riferibile alla sig.ra …;
     
  • disposto, mediante accettazione di modulistica prefirmata in bianco e senza verificare l’identità della cliente, un’operazione di liquidazione e riscatto parziale della polizza vita denominata “Financial Age Protection 2” n. … dell’importo di € 49.473,42 con accredito in data 27.1.2009 sul conto corrente intestato alla medesima cliente;
     
  • richiesto, mediante accettazione di modulistica prefirmata in bianco e senza verificare l’identità della cliente, in data 19.1.2009, un carnet di assegni contente n. 10 assegni bancari progressivamente numerati dal n. … al …. senza il consenso della sig.ra … e mediante contraffazione della firma della medesima cliente.

Il promotore avrebbe acquisito la disponibilità di complessivi € 85.890 di pertinenza della sig.ra … attraverso le seguenti modalità:

  • avrebbe incassato, tramite versamento sul conto corrente n. 652/80 acceso presso la filiale di Pignataro Interamna di Banca Carige S.p.A. ed intestato al sig. Russo, i seguenti assegni bancari tutti tratti su Banca Fideuram S.p.A.:

Numero Assegno

Data Emissione

Importo

04.10.07

10.900

15.10.07

11.500

28.10.07

11.290

19.12.07

5.000

04.02.08

9.800

27.03.08

10.000

09.04.08

9.450

16.04.08

7.550


  • avrebbe incassato i seguenti ulteriori due assegni bancari tratti su Banca Fideuram S.p.A.:

Numero Assegno

Data Emissione

Importo

19.12.07

5.000

04.03.08

5.400


VISTA la nota del 30 aprile 2010, notificata in data 5 maggio 2010, con la quale la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori, avuto riguardo ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Russo la violazione delle seguenti norme del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

1. art. 107, comma 1, per aver:

a) acquisito la disponibilità della somma di € 104.250, di pertinenza dei clienti;

b) perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;

c) accettato modulistica prefirmata in bianco;

d) contraffatto la firma della cliente sig.ra …;

2. art. 108, comma 4, per aver omesso di identificare la cliente sig.ra …;

3. art. 108, comma 5, per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla medesima disposizione;

TENUTO CONTO, inoltre, che in tale fase del procedimento il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha richiesto di essere audito;

VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari del 12 novembre 2010, nella quale la Divisione ha ritenuto accertate tutte le violazioni contestate al promotore;

VISTA la nota del 23 novembre 2010, notificata, ai sensi dell’art. 143 c.p.p., dall’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Cassino il 14 febbraio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Russo l’avvio della parte istruttoria della decisione relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari;

CONSIDERATO che, anche durante tale fase istruttoria, il sig. Russo non si è avvalso di alcuno dei mezzi di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 marzo 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:

  1. relativamente alla qualificazione dei fatti, dall’esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti, si ritiene definitivamente accertate le contestazioni relative all’acquisizione della disponibilità della somma di complessivi euro 104.250,00 di pertinenza delle clienti sig.re … e …, al perfezionamento di operazioni non autorizzate e alla contraffazione della firma della sig.ra …. In particolare, con riguardo alle irregolarità commesse dal promotore nei confronti della sig.ra …, le stesse risultano provate anche alla luce della circostanza che la cliente, contrariamente a quanto asserito dal sig. Russo all’Intermediario, ha disconosciuto l’operatività relativa all’emissione dei 10 assegni bancari incassati dal promotore per l’importo complessivo di euro 85.890,00.

    Con riguardo, poi, alle irregolarità commesse nei confronti della sig.ra …, dall’esame della documentazione agli atti e delle stesse dichiarazioni rese dalla cliente nella querela presentata alla Guardia di Finanza in data 8 febbraio 2009 e nel reclamo presentato all’Intermediario in data 8 maggio 2009, con cui la medesima ha disconosciuto l’operatività posta in essere dal promotore, si ritiene accertato che il sig. Russo ha compiuto operazioni non autorizzate, contraffacendo la firma della cliente ed acquisendo somme di pertinenza della stessa.

    Relativamente, invece, alle contestazioni consistenti nell’accettazione di modulistica prefirmata in bianco, nell’omessa identificazione della sig.ra … e nell’accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, le stesse afferiscono, a ben vedere, a fatti incompatibili con la ricostruzione resa dalla cliente che, al riguardo, ha disconosciuto in toto l’operatività posta in essere dal sig. Russo, contraddicendo l’affermazione del promotore secondo cui la stessa sig.ra … avrebbe firmato la modulistica relativa sia alla richiesta di carnet di assegni con delega, che la richiesta di liquidazione del contratto di assicurazione n. …; il che vale anche con riguardo all’accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli prescritti, posto che i medesimi fatti integrano, in realtà, un’acquisizione indebita, come affermato dalla cliente nella suddetta querela.

    In tale contesto non priva di rilievo è, altresì, la circostanza che il promotore, nel corso dell’intera istruttoria, non si sia avvalso di alcuno dei mezzi difensivi a sua disposizione.

  2. relativamente alla sanzione applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto:
  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del citato regolamento n. 16190, la Consob irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 58 del 1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3, 4 e 7 del citato regolamento n. 16190, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, rispettivamente, in caso di: contraffazione della firma dei clienti, acquisizione di disponibilità delle somme di pertinenza della clientela e perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti;
  • le modalità fraudolente con cui le condotte in esame sono state poste in essere, unitamente alla pluralità degli illeciti accertati e all’entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Massimiliano Russo, nato a Cassino (FR) il 6.10.1964 e residente […in provincia di Frosinone…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.