LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, commi 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 770 del 22 novembre 1994, recante l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del Sig. Lorenzo Vanelli, nato il 27 gennaio 1967 a Carrara (MS) e ivi residente in …;
VISTE le note del 4 dicembre 2009 e del 24 marzo 2010, con le quali Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha comunicato di aver revocato, in data 16 novembre 2009, il mandato di promotore finanziario al sig. Lorenzo Vanelli, a seguito dell’emergere di gravi irregolarità poste in essere dal medesimo nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede;
CONSIDERATO, in particolare, che con la suddetta nota del 4 dicembre 2009, Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha comunicato le risultanze di una verifica ispettiva nei confronti del sig. Lorenzo Vanelli effettuata in data 15 settembre 2009 presso il Centro Promozione Finanziaria di Carrara, evidenziando che:
- tra i files contenuti nel computer assegnato dall’Intermediario in comodato d’uso era stato rinvenuto un file denominato “risposta mail Springboard” contenente, tra l’altro, la richiesta del sig. Lorenzo Vanelli alla predetta “Springboard” di pagamento delle commissioni relative alle prestazioni effettuate a suo favore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008;
- dall’analisi della documentazione relativa a 35 clienti era stata riscontrata la presenza di: a) copia di n. 16 rendiconti, stampati su fogli bianchi, contenenti l’indicazione di strumenti finanziari non distribuiti dalla Banca; b) copia di n. 5 rendicontazioni della Banca unitamente a rendicontazioni, stampate su fogli privi di intestazione, contenenti l’indicazione di strumenti finanziari non distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.; c) n. 3 moduli dispositivi sottoscritti in bianco da due clienti;
CONSIDERATO che, al termine della suddetta verifica ispettiva, il sig. Lorenzo Vanelli, in merito alle irregolarità sopra elencate, ha rilasciato una dichiarazione scritta con la quale ha dichiarato:
- di essere socio fondatore di una società di diritto lussemburghese denominata “Springboard”, avente come oggetto l’attività di “introducing” e “segnalazione” di alcuni clienti istituzionali a società di gestione, tra le quali European and Global Investments (EGI) e World Invest;
- che l’attività dei soci della “Springboard” era quella di segnalare alle società di gestione, direttamente o tramite agenti della “Springboard”, i nominativi di potenziali clienti istituzionali interessati a sottoscrivere strumenti finanziari;
- che le società di gestione, ricevuta la segnalazione, retrocedevano alla “Springboard” una “introducing fee” annua pari all’1% dell’importo sottoscritto dal cliente e la “Springboard” a sua volta riconosceva ai soci che avevano generato la segnalazione un utile pari ad una percentuale di circa il 50% della “introducing fee”;
- di aver segnalato ad EGI una banca del Lussemburgo (che ha sottoscritto investimenti per un importo pari a circa 5.000.000,00 di euro) e alcuni clienti di Allianz, tra i quali la … (che ha sottoscritto investimenti per un importo compreso tra i 10 e i 20 milioni di euro);
- che nel dossier relativo alla … è stato rinvenuto un rendiconto, mai consegnato, composto da n. 2 pagine, di cui la prima relativa ad un estratto conto sintetico ufficiale di RasBank aggiornato al 7.2.2006 e la seconda contenente un rendiconto aggiornato al 30.1.2006 di uno strumento finanziario denominato “Plurima European Absolute Return”;
- di essersi sempre limitato esclusivamente alla segnalazione di clienti ad EGI;
- di aver prestato assistenza ai sigg. …, … e …, tutti clienti a lui assegnati presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., nell’operazione di apertura di un conto corrente on-line presso la Saxo Bank;
- di aver predisposto delle rendicontazioni per i suddetti clienti riguardanti, oltre agli investimenti in Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., anche gli importi versati sul relativo conto corrente presso la Saxo Bank;
- di aver segnalato ad alcuni clienti a lui assegnati presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., a cui era legato anche da rapporti di amicizia, alcuni prodotti finanziari distribuiti da altri intermediari al fine di ottimizzare i loro assets. Successivamente, otto di essi (sig.ri …, …, …, …, …, …, …, …/…) avrebbero autonomamente sottoscritto tali strumenti, la cui valorizzazione veniva dal sig. Vanelli riportata in rendiconti allegati a documentazione bancaria di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;
- di aver provveduto ad annullare i tre moduli dispositivi sottoscritti in bianco dai sig.ri … e …;
CONSIDERATO che, in relazione ai fatti esposti, con nota del 24 marzo 2010 Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha trasmesso i seguenti documenti:
- copia della Relazione della verifica eseguita nei confronti del sig. Lorenzo Vanelli in data 15.09.2009;
- copia del file “risposta mail Springboard”;
- copia dei n. 3 moduli dispositivi firmati in bianco dai sigg. … e …;
- copia di n. 16 rendiconti, stampati su fogli bianchi, contenenti l’indicazione di strumenti finanziari non distribuiti dalla Banca e destinati a sei clienti (sigg. …, …, …, …, …, …);
- copia di n. 5 rendicontazioni della Banca, unitamente a rendicontazioni, stampate su fogli privi di intestazione, contenenti l’indicazione di strumenti finanziari non distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. destinate ai clienti (sigg. …, … e …);
VISTA la nota del 7 giugno 2010, notificata il successivo 16 giugno, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori (DIN), sulla base della suddetta documentazione, ha contestato al sig. Lorenzo Vanelli la violazione delle seguenti disposizioni:
I) art. 31, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per aver svolto l’attività di promotore finanziario per più di un soggetto abilitato, in particolare per aver ricevuto dalla EGI Ltd, tramite la “Springboard”, degli importi commissionali in seguito alla presentazione e successiva sottoscrizione di prodotti finanziari da parte di clienti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;
II) art. 106, comma 1, lett. e), del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007, per aver svolto un’attività che si pone in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di promotore finanziario per conto di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., segnalando ad alcuni clienti prodotti finanziari distribuiti da altri intermediari (successivamente sottoscritti), per i quali il sig. Vanelli ha elaborato e poi consegnato delle rendicontazioni;
III) art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007, per aver indotto i sig.ri … e … di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a sottoscrivere in bianco n. 3 richieste di liquidazione;
VISTA la nota del 7 luglio 2010, con la quale il sig. Vanelli ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, cui la Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori ha fornito positivo riscontro con nota del 23 luglio 2010;
VISTA la nota del 23 agosto 2010, con la quale il sig. Vanelli ha presentato, tramite il proprio legale, deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto di contestazione, il cui contenuto viene di seguito rappresentato:
– in primo luogo, il promotore ha sottolineato che il proprio operato, anche se poco avveduto, sarebbe sempre stato scevro da ogni volontà di agire in violazione delle regole che disciplinano l’attività del promotore finanziario. Inoltre, ha sostenuto che Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. avrebbe volutamente estremizzato l’accaduto al fine di chiudere il rapporto di lavoro. In relazione alle singole violazioni contestate sono state formulate le seguenti osservazioni:
a) in merito alla violazione art. 31, comma 2, del TUF è stato rilevato che:
– l’attività di promotore finanziario può essere svolta soltanto in via diretta e concreta per conto del soggetto abilitato e l’interessato non è mai stato dipendente, agente o mandatario né di EGI Ltd, né di Word Invest né, infine, di Springboard SA;
– la nozione di offerta fuori sede non sarebbe legata alla percezione di importi commissionali, come citati nella lettera di contestazioni;
– la European and Global Investments Limited non può essere considerata un soggetto abilitato, in quanto non sarebbe un’impresa di investimento comunitaria con sede in Italia, non comparirebbe negli elenchi delle imprese comunitarie senza succursali e, infine, non sarebbe un’impresa di investimento ai sensi dell’art. 1 del Tuf, lett. f) e lett. s);
– l’attività di presentazione, segnalazione o di introducing broker non è assimilabile all’attività di offerta fuori sede, anche se la Consob ha evidenziato “l’estrema labilità della distinzione tra l’attività di introduzione e l’attività di offerta” e specificato che “ la distinzione dovrebbe comunque valutarsi, di volta in volta, sulla base di concreti comportamenti posti in essere” (1).
In riferimento a quest’ultimo punto, dal promotore è stato evidenziato che:
(i) nel “file di risposta mail Springboard” non vengono citati nomi di clienti oggetto di segnalazioni, né si fa riferimento ad attività concrete;
(ii) non sono stati rinvenuti moduli contrattuali afferenti a prodotti di EGI Ltd recanti la sua sottoscrizione;
(iii) di essersi limitato ad indicare alcuni nominativi di persone o di clienti istituzionali alla EGI Ltd e l’attività di segnalatore di nominativi e non di prodotti non costituirebbe a suo dire attività di promozione;
(iv) il sig. …(segretario generale della …) ha dichiarato: “…nel periodo dal 7 dicembre 2005 al 16 novembre 2009 il promotore finanziario Dott. Lorenzo Vanelli ha presentato e promosso per la sottoscrizione … unicamente fondi di casa Mellon e Morgan Stanley, utilizzando quale Intermediario Allianz Bank…” e il cliente sig. … ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui sostiene che il deducente ha sempre proposto prodotti di casa Allianz;
(v) il meccanismo provvigionale sarebbe stato legato alla segnalazione di nominativi ai soggetti con i quali la Springboard e non il deducente medesimo aveva concluso accordi commerciali;
(vi) la semplice partecipazione come socio alla società Springboard SA non può, a suo avviso, legittimare l’accusa di aver violato l’art. 31, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
b) In merito alla contestata violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e), del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007, il promotore ha osservato che:
– tutti i clienti avevano ben presente la distinzione tra prodotti Allianz e prodotti di altri intermediari e le rendicontazioni globali sarebbero state elaborate dal sig. Vanelli su richiesta dei clienti stessi;
– la stessa Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in un corso di formazione interno avrebbe invitato i promotori finanziari a monitorare tutti gli assets di investimento dei loro clienti;
c) In merito alla violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007:
– di non aver dato seguito ai moduli sottoscritti in bianco;
– i clienti erano di ciò consapevoli, come confermato dalle dichiarazioni sottoscritte dagli stessi;
– la sottoscrizione di modulistica in bianco sarebbe praticata in numerosi settori;
infine, il promotore ha dichiarato che: nella propria condotta non sarebbe ravvisabile né dolo, né colpa; le presunte irregolarità si riferiscono solo ad alcuni clienti; non vi sono reclami da parte dei clienti stessi; infine, di non essere mai stato destinatario, in passato, di un procedimento sanzionatorio da parte della Consob;
CONSIDERATO che, in data 27 settembre 2010, lo stesso sig. Vanelli, su sua richiesta, è stato audito dalla Divisione Intermediari–Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, e che, nel corso della suddetta audizione, ha dichiarato quanto segue:
– tutti i clienti e gli Intermediari per cui ha lavorato sarebbero stati soddisfatti del suo operato;
– ci sarebbero state incomprensioni con gli Area Manager di Allianz, in quanto egli non condivideva le nuove politiche commerciali e, probabilmente, da tale situazione è scaturita l’ispezione di cui alla succitata lettera di contestazioni;
– la sua attività, quale socio della Springboard, sarebbe consistita esclusivamente nel segnalare potenziali clienti, successivamente contattati da agenti della società prodotto; di conseguenza, egli non avrebbe mai fatto sottoscrivere ai suddetti clienti alcun prodotto non distribuito da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.;
– l’unico cliente Allianz che avrebbe sottoscritto prodotti su segnalazione della società Springboard sarebbe stata la …;
– con riguardo all’attività svolta quale socio della società Springboard, non si configurerebbe a suo dire la violazione dell’art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 58/98, non essendoci stata offerta fuori sede;
– in relazione alla contestazione concernente la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e), del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190/2007, egli avrebbe agito su indicazione dell’Intermediario, che durante il corso di formazione “Wealth planning” avrebbe richiesto un monitoraggio completo della situazione finanziaria della clientela;
VISTA la Relazione Istruttoria della Divisione Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Promotori del 28 dicembre 2010, con la quale la DIN ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione, stante l’inidoneità delle argomentazioni difensive addotte dal sig. Vanelli ad escluderne la fondatezza;
VISTA la nota del 31 dicembre 2010, ricevuta il successivo 10 gennaio, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Vanelli l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria predisposta dalla DIN;
VISTA la nota dell’8 febbraio 2011, con la quale il sig. Vanelli ha formulato ulteriori deduzioni difensive, ribadendo, sostanzialmente, quanto già esposto nella precedente nota deduttiva e nel corso dell’audizione, affermando, altresì, con riferimento alla contestata violazione dell’art. 31, comma 2, del TUF, che:
– la stessa Consob, nella comunicazione n. DIN/2049119 del 15/07/2002 ha escluso la qualità di promotore finanziario in capo ai cosiddetti segnalatori, ritenendo legittimo un sistema di remunerazione del segnalatore/produttore legato a componenti riferite ai risultati dell’attività prestata;
– non sussisterebbe alcuna prova che egli abbia svolto attività di offerta fuori sede per conto delle suddette società, non avendo mai segnalato prodotti, bensì semplici nominativi di potenziali clienti;
– la relazione istruttoria della DIN presenterebbe un’incongruenza in merito alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 31 TUF; ciò in quanto, relativamente ai medesimi fatti, n lla prima parte della relazione si afferma che egli avrebbe svolto attività di offerta fuori sede per conto di EGI, mentre, in relazione alla violazione dell’art. 106 R.I. per la violazione dell’ordinato e corretto svolgimento dell’attività di promotore, la medesima attività posta in essere dal sig. Vanelli non viene qualificata come offerta fuori sede;
CONSIDERATO che, in data 5/04/2011 si è tenuta, conformemente alla sua richiesta, l’audizione del promotore, nel corso della quale il sig. Vanelli, assistito dai propri legali, ha nuovamente richiamato e confermato tutte le dichiarazioni già rese dinanzi alla DIN e con le note deduttive;
VISTA la Relazione per la Commissione del 9 maggio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nei termini di seguito rappresentati:
A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto non accertata la violazione dell’art. 31, comma 2, in quanto dalla documentazione agli atti risulta che il sig. Vanelli ha svolto attività di segnalazione per conto della società Springboard, ricevendo commissioni correlate alla successiva sottoscrizione di prodotti finanziari da parte dei clienti segnalati e, tuttavia, non sussistono evidenze sufficienti tali da avvalorare la circostanza che il promotore abbia svolto anche attività di promozione e/o collocamento per conto di altri intermediari, non potendo ritenersi, a tal fine, sufficiente la sola circostanza per cui il sig. Vanelli abbia ricevuto compensi per la propria attività. Al riguardo va, infatti, rilevato che, nelle comunicazioni Consob n. DIN/98069882 del 27/08/1998 e n. DIN/2049119 del 15/07/2002, si afferma che il compenso corrisposto per l’attività di segnalazione, anche qualora correlato al risultato dell’attività prestata (come per es. l’effettiva sottoscrizione di contratti di investimento), non implica, di per sé, lo svolgimento di attività di offerta fuori sede, la cui sussistenza deve comunque valutarsi caso per caso, sulla base dei concreti comportamenti posti in essere. Nel caso di specie, come detto, non risultano agli atti elementi idonei a comprovare che il promotore abbia svolto un’attività integrante i presupposti della condotta illecita contestata.
Con riguardo, invece, alla contestata violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob n. 16190/2007, per aver il promotore posto in essere un comportamento in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di promotore finanziario per conto di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., trattasi di condotta illecita che si ritiene comprovata, posto che dalla documentazione agli atti risulta che il promotore ha segnalato ad alcuni clienti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. prodotti finanziari o bancari distribuiti anche da altri intermediari, successivamente sottoscritti, e per i quali lo stesso promotore ha elaborato e consegnato delle rendicontazioni riportate in allegato a documentazione bancaria di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.. Al riguardo, le deduzioni difensive del promotore appaiono inconferenti. Quanto, infatti, all’affermazione del sig. Vanelli di aver agito su richiesta dei clienti, la stessa è evidentemente inidonea ad escludere l’illiceità della condotta ascritta, che risulta, anzi, comprovata anche alla luce delle dichiarazioni prodotte da taluni clienti, i quali hanno confermato di essersi avvalsi del promotore relativamente ad investimenti proposti da altri intermediari. Risulta, poi, inconferente, oltre che inverosimile, anche l’ulteriore affermazione del promotore di aver agito su indicazione dello stesso intermediario, dando attuazione al piano previsto da quest’ultimo denominato “wealth planning”, posto che l’asserita esistenza di tale piano, volto a monitorare la composizione del patrimonio dei propri clienti, non avrebbe, in alcun modo, potuto legittimare il comportamento del promotore consistente, sostanzialmente, nello svolgimento di un’attività concorrenziale rispetto a quella svolta per conto del proprio intermediario.
Con riferimento, poi, alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 107, comma 1, del TUF, per aver il promotore fatto sottoscrivere a due clienti n. 3 moduli in bianco, la stessa risulta pienamente comprovata anche alla luce delle stesse ammissioni rese dal promotore; al riguardo, le giustificazioni addotte dal sig. Vanelli relative alla mancata utilizzazione dei moduli firmati in bianco e al consenso dei clienti non fanno venir meno l’illiceità della condotta, pur assumendo valenza attenuativa della gravità dell’irregolarità in esame;
B) relativamente alla sanzione applicabile nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della sospensione, per un periodo di tre mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto:
– ai sensi dell’art. 196, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, i promotori finanziari che violano le norme del medesimo decreto e le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, sono puniti in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva;
– per le condotte illecite sostanziatesi nella violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e), del Regolamento Intermediari, e dell’art. 107, comma 1, del medesimo Regolamento la normativa di riferimento non prevede una specifica sanzione, di talché la sua individuazione è rimessa alla Consob sulla base dei criteri sopra individuati;
– la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e), del Regolamento Intermediari è da qualificarsi grave, avendo il promotore posto in essere un’attività reiterata sostanzialmente concorrenziale rispetto a quella dell’Intermediario che, in quanto tale, si pone in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di promotore finanziario;
– la violazione relativa alla sottoscrizione di modulistica in bianco risulta accertata, ma sotto il profilo della sua gravità attenuata dalla circostanza che i moduli non sono mai stati utilizzati;
– dagli atti del presente procedimento non risulta che i clienti coinvolti abbiano proposto reclamo nei confronti del promotore;
RITENUTO, in considerazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
il sig. Lorenzo Vanelli, nato il 27 gennaio 1967 a Carrara (MS) e ivi residente in …, è sospeso per un periodo di tre mesi dall’Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.