Promotori, quell’Iva che non c’era

L’ANNO DELL’IVA – È proprio l’anno dell’Iva. In una circolare, l’Anasf ricorda che a partire dal primo gennaio le provvigioni dovute al promotore finanziario e derivanti da servizi di intermediazione nella gestione individuale dei portafogli vanno assoggettate all’Imposta sul valore aggiunto, con aliquota del 21%. La novità circa l’Iva nei servizi di gestione individuale di portafoglio è legata, spiega l’Anasf, alla legge di stabilità, che ha provveduto ad allineare l’ordinamento tributario nazionale “ai recenti orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia europea in materia di imposta sul valore aggiunto dei servizi di gestione individuale di portafogli”.

LA SENTENZA – In particolare, con la sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11, la Corte ha chiarito come i servizi di gestione individuale di portafoglio costituiscano un’attività imponibile ai fini Iva, trattandosi di una “prestazione complessa” che non comprende solamente il servizio di negoziazione di titoli dell’investitore – di per sé esente dall’imposta – ma anche i servizi di analisi e custodia del patrimonio. I quali risultano inscindibili dal primo ma, appunto, non sono riconducibili all’alveo dell’esenzione Iva.

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