Sono diverse le violazioni al centro del provvedimento di radiazione ce ha coinvolto il sig. Artemio Carra, ex professionista di Credem (con le note trasmesse tra il 7 marzo 2017 e l’8 gennaio 2018, con cui il Credito Emiliano S.p.A. ha segnalato di aver riscontrato gravi irregolarità a carico del sig. Artemio Carra nell’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede).
Con la delibera 20677 la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
1) art. 107, comma 1, per aver:
- tenuto un comportamento non osservante delle norme generali di diligenza, correttezza e trasparenza;
- concorso nell’esercizio abusivo dell’attività da parte di un soggetto all’epoca non abilitato all’offerta fuori sede;
- concorso con il medesimo soggetto nell’acquisizione e nella distrazione della disponibilità di somme di denaro di pertinenza dei clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
- contraffatto la firma di taluni clienti;
- reso informazioni non rispondenti al vero;
2) art. 108, commi 1 e 2, per non avere personalmente adempiuto agli obblighi di presentazione nei confronti dei clienti coinvolti;
3) art. 108, commi 3 e 4, per non avere personalmente adempiuto agli obblighi informativi ed identificativi nei confronti dei clienti coinvolti;
L’autorità ha conclusivamente accertato che il sig. Carra ha concorso con un altro soggetto nel perfezionamento di operazioni non autorizzate, nella contraffazione della firma dei clienti, nell’aver reso agli stessi informazioni non rispondenti al vero e nell’acquisizione di liquidità di pertinenza degli stessi, al medesimo assegnati in qualità di consulente finanziario abilitato allo svolgimento dell’offerta fuori sede, nonché acceso taluni rapporti per conto dei clienti non attraverso il canale dedicato ai consulenti finanziari, omettendo in tal modo di adempiere personalmente agli obblighi di presentazione nei confronti dei clienti coinvolti ed agli obblighi informativi ed identificativi nei confronti dei clienti coinvolti.
Ecco il testo completo della delibera 20677.