Banche e Normative – Obbligo di compliance

Le attribuzioni (responsabilità) della funzione di compliance sono previste, seppur in termini generali, dal secondo comma dell’art. 16 e consistono in un’attività di controllo e valutazione permanente in merito all’adeguatezza ed efficacia di tutte le procedure adottate dall’intermediario e alle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi, nonché nella consulenza e assistenza volta a consentire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/39/CE. Obiettivo principale della funzione di compliance dovrebbe essere quello di contribuire a evitare che l’intermediario possa incorrere nei rischi derivanti dalla violazione delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2004/39/CE e a questo fine debba svolgere un’attività di verifica preventiva sull’efficacia ed efficienza delle procedure aziendali fornendo, in via continuativa consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti della società.

Considerati gli obiettivi della funzione di compliance e il perimetro delle responsabilità alla stessa attribuibili ai sensi dell’art. 16, le attività di verifica svolte da detta funzione dovrebbero comportare prevalentemente verifiche preventive non comprendendo i controlli consuntivi posti in essere tradizionalmente dalla funzione di controllo interno prevista dall’art. 57 del Regolamento Consob 11522/98. In proposito va osservato che nell’ambito delle funzioni aziendali di controllo previste dall’art. 12 del Regolamento congiunto è contemplata la funzione di revisione interna che ai sensi dell’art. 14 “adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario”.

Per quanto la definizione delle attribuzioni sia alquanto sintetica, l’espressa previsione di un piano di audit strumentale alle attività da svolgere (previsione contenuta anche nell’art. 8 della Direttiva 2006/73/CE), lascerebbe intendere che alla funzione di revisione interna, che assume valenza di funzione di terzo livello, siano riferibili i controlli consuntivi (ex post) volti a valutare l’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario; in definitiva, la funzione di revisione interna dovrebbe verificare il rispetto delle procedure interne da parte di tutte le funzioni aziendali, comprese quella di gestione del rischio e quella di compliance. 
A una diversa soluzione interpretativa in merito alle attribuzioni delle funzioni di controllo interno è pervenuta la Consob, la quale ha ricordato che in sede di commento all’art. 16 della bozza del Regolamento congiunto (documento di consultazione dell’ottobre 2007) le autorità di vigilanza avevano precisato che il ruolo della funzione di compliance può “essere letto in via di continuità con la funzione di controllo interno disciplinata dalla Consob nel Regolamento Intermediari 11522/1998”. In base ai chiarimenti forniti per le vie brevi dalla Consob la funzione di compliance ha incorporato tutti i compiti riferibili in precedenza alla funzione di controllo (contemplati dall’art. 57 del regolamento Consob n. 11522/98) tra i quali devono farsi rientrare anche le verifiche consuntive volte a monitorare il rispetto delle procedure interne aziendali.

Tale impostazione comporta la necessità che gli intermediari attuino un potenziamento della struttura della funzione di compliance in quanto detta funzione deve essere in grado di svolgere sia i controlli consuntivi, sia le verifiche preventive volte a consentire il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari al fine di ridimensionare i rischi di compliance. Per converso, questa soluzione interpretativa comporta una sensibile riduzione dei compiti della funzione di revisione interna che risultano limitati a una verifica del rispetto delle procedure da parte delle funzioni di secondo livello; negli intermediari di più ridotte dimensioni, in base al principio di proporzionalità, le attività della revisione interna possono pertanto essere riferite direttamente al consiglio di amministrazione evitando l’istituzione di una funzione autonoma e indipendente di controllo. 

Trovi tutti gli approfondimenti
sul mondo della consulenza
su Advisor.
Tutti i mesi in edicola.