Le attribuzioni (responsabilità) della funzione di compliance sono previste, seppur in termini generali, dal secondo comma dell’art. 16 e consistono in un’attività di controllo e valutazione permanente in merito all’adeguatezza ed efficacia di tutte le procedure adottate dall’intermediario e alle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi, nonché nella consulenza e assistenza volta a consentire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/39/CE. Obiettivo principale della funzione di compliance dovrebbe essere quello di contribuire a evitare che l’intermediario possa incorrere nei rischi derivanti dalla violazione delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2004/39/CE e a questo fine debba svolgere un’attività di verifica preventiva sull’efficacia ed efficienza delle procedure aziendali fornendo, in via continuativa consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti della società.
Considerati gli obiettivi della funzione di compliance e il perimetro delle responsabilità alla stessa attribuibili ai sensi dell’art. 16, le attività di verifica svolte da detta funzione dovrebbero comportare prevalentemente verifiche preventive non comprendendo i controlli consuntivi posti in essere tradizionalmente dalla funzione di controllo interno prevista dall’art. 57 del Regolamento Consob 11522/98. In proposito va osservato che nell’ambito delle funzioni aziendali di controllo previste dall’art. 12 del Regolamento congiunto è contemplata la funzione di revisione interna che ai sensi dell’art. 14 “adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario”.
Tale impostazione comporta la necessità che gli intermediari attuino un potenziamento della struttura della funzione di compliance in quanto detta funzione deve essere in grado di svolgere sia i controlli consuntivi, sia le verifiche preventive volte a consentire il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari al fine di ridimensionare i rischi di compliance. Per converso, questa soluzione interpretativa comporta una sensibile riduzione dei compiti della funzione di revisione interna che risultano limitati a una verifica del rispetto delle procedure da parte delle funzioni di secondo livello; negli intermediari di più ridotte dimensioni, in base al principio di proporzionalità, le attività della revisione interna possono pertanto essere riferite direttamente al consiglio di amministrazione evitando l’istituzione di una funzione autonoma e indipendente di controllo.
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