Il mattone sotto lo scudo

di Stefania Pedroni

L’argomento ha assunto un rilievo ancor più importante a seguito dell’emanazione della Circolare 43/E dell’Agenzia delle Entrate.
In tale provvedimento, infatti, viene affermato che “l’esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell’interpretazione della disposizione recata nell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nella parte in cui connota gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW”.
Tale maggiore incisività farà si che, già dalla prossima dichiarazione dei redditi, sarà necessario indicare nel quadro RW tutti gli immobili detenuti all’estero, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi da parte degli stessi.
Con la conseguente emersione di fatto di una grande quantità di proprietà, sin qui non indicate in dichiarazione.
Tale imminente modifica ha impresso un rinnovato interesse verso la possibilità di “scudare” gli immobili detenuti all’estero.
Poiché, per motivi evidenti, tale operazione non può essere eseguita mediante l’effettivo “rimpatrio”, l’unica strada percorribile è quella della “regolarizzazione”.
Tuttavia, come noto, la regolarizzazione non è effettuabile con ogni Paese, ma esclusivamente con quelli dell’Unione Europea, con quelli dello Spazio Economico Europeo con i quali sia in atto un effettivo scambio di informazioni secondo il recente standard ONU/OCSE (Norvegia ed Islanda) e con una serie di altri Paesi dell’OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia).
La lista dei Paesi per i quali è possibile dar corso alla regolarizzazione, come si può notare, esclude molte aree dove è presumibile siano diffuse proprietà immobiliari in capo a contribuenti italiani: si pensi all’area caraibica e all’intero subcontinente sudamericano.
Ma anche, e forse soprattutto, in zone a noi più vicine e nelle quali recentemente si sono concentrati numerosi investimenti anche domestici, quali ad esempio la Croazia.
Che fare in questi casi? La stessa Agenzia delle Entrate, nella richiamata Circolare 43/E, offre una soluzione, “consistente nel conferimento delle attività stesse in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni”, a condizione che “la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni”.
Naturalmente anche la riveniente partecipazione non può essere oggetto di regolarizzazione in caso di detenzione in un paese non compreso nell’elenco sopra menzionato.
In questi casi tuttavia, grazie all’intervento della Fiduciaria, sarà possibile dar vita ad un cosiddetto “rimpatrio giuridico”: uno strumento – già utilizzato nelle scorse edizioni dello scudo con il termine di “rimpatrio virtuale” ed espressamente menzionato, con la nuova dizione di rimpatrio giuridico, nei recenti provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate – che consente di ottenere gli identici effetti del rimpatrio effettivo pur con il mantenimento all’estero delle partecipazioni e delle attività emerse.
In tale fattispecie il Gruppo Intesa Sanpaolo rende possibile intestare a Sirefid, a titolo fiduciario, la partecipazione nella società estera, ottenendo l’obiettivo di sanare gli immobili.

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