Un trust in una storia di sospensione

Oggi vi presentiamo la storia di una sospensione sanzionatoria che si relaziona alla questione di compatibilità della professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede con la figura di trustee svolta in forma individuale o societaria.

Luigi Rigon ha infatti ricevuto una sospensione sanzionatoria di tre mesi dall’albo dei consulenti finanziari dopo che è stata conclusivamente accertata a suo carico del sig. Luigi Rigon la violazione dell’art. 106, comma 1, lett. e), per aver assunto l’incarico di trustee per il tramite della «[…omissis…]» nel «[…omissis…]», incarico che si pone in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto di Fideuram S.p.A.

Il “racconto” della delibera parte con il riferimento alle note del 21 febbraio 2017 e 24 marzo 2017, con cui il sig. Luigi Rigon ha chiesto alla Consob indicazioni in merito alla «compatibilità della professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede con la figura di trustee svolta in forma individuale o societaria», senza tuttavia fornire alcun dettaglio in merito alle specifiche modalità di svolgimento dell’attività oggetto di quesito.

Con la nota del 29 settembre 2017, la Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, sulla scorta della documentazione pervenuta (qui i dettagli), ha fornito al sig. Rigon un più dettagliato riscontro alla richiesta di parere formulata nel febbraio/marzo 2017 evidenziando, tra l’altro, che – alla luce di quanto previsto nell’atto istitutivo del Trust […omissis…] e della disposizione di bonifico eseguita dalla sig.ra […omissis…] con il fine di costituire la dotazione dello stesso – l’incarico di trustee da lui svolto (quale amministratore della società «[…omissis…]») «potrebbe porsi in contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività per conto di Fideuram S.p.A., anche in considerazione del fatto che la dotazione del fondo in trust è stata trasferita presso Allianz Bank, sviando così gli investimenti della cliente presso l’intermediario mandante in favore di altro intermediario»

Consob ha quindi contestato al sig. Luigi Rigon la violazione dei seguenti articoli del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

– art. 106, comma 1, lett. e), per aver assunto l’incarico di trustee per il tramite della «[…omissis…]», incarico che si pone in grave contrasto con l’ordinato svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per conto di Fideuram S.p.A.;

– art. 107, comma 1, per non aver osservato l’art. 8, commi 1 e 2, del Codice Interno di Comportamento adottato da Intesa SanPaolo S.p.A. ed applicabile anche ai consulenti finanziari di Fideuram, ai sensi del quale «alla società è fatto divieto di stipulare contratti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con i clienti se questi intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati che siano dipendenti della società stessa» e «agli esponenti e ai dipendenti è fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui al comma 1»;

Per tutti i dettagli della vicenda vi rimandiamo alla delibera 20548.