L’Agenzia delle Entrate ha previsto anche per quest’anno la possibilità di pagare le imposte in ritardo con il ravvedimento operoso che prevede sanzioni ridotte in base al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza. La scadenza per il pagamento dell’Imu e della Tasi è infatti già scaduto il 16 di giugno.
PAGARE IN RITARDO – Il ravvedimento operoso prevede la possibilità di pagare entro un anno Tasi e Imu a patto che non siano scattati, entro tal periodo, gli accertamenti fiscali. A disciplinare i pagamenti in ritardo è l’articolo 13 del dl 472/97 che stabilisce le sanzioni amministrative in materia tributaria. Quando si violano norme tributarie, infatti, sono previste sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie (solo nei casi previsti). Nel dl viene specificato che la somma dovuta per la sanzione pecuniaria non produce interessi e la sanzione stessa è riferibile soltanto alla persona che ha commesso la violazione.
IL CALCOLO DELLE SANZIONI – Le sanzioni vanno assoggettate soltanto per violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della legge che le disciplina. Nell’articolo 13 di tale dl si disciplina proprio il ravvedimento che prevede una sanzione ridotta. All’ammontare dell’imposta vanno sommati, nel momento del pagamento, la sanzione e gli interessi sull’imposta e il tutto va versato con lo stesso codice tributo specificando che si tratta di ravvedimento nel modello F24. Sul sito delle amministrazioni comunali è possibile eseguire il calcolo di quanto dovuto per Imu e Tasi inserendo la data del pagamento in ritardo: il sistema di calcolo inserirà automaticamente sia gli interessi dovuti (calcolati sul tasso dello 0,5% annuo) sia la sanzione calcolata sul tipo di ravvedimento operoso calcolato sui giorni di ritardo.