Il 16 giugno è il giorno del pagamento della prima rata di Imu e Tasi. La prima interessa i proprietari di seconde e prime case di lusso (A/1, A/8 e A/9), mentre per quanto riguarda l’imposta sui servizi indivisibili i proprietari di prime e seconde abitazioni e, nel caso di affitto, gli inquilini per la percentuale che spetta loro. Eppure sono ancora tante le incertezze che incombono sul cosiddetto “tax day”.
I MODELLI TASI – Di recente, spiega Il Sole 24 Ore, l’Ifel (fondazione Anci per la finanza locale) ha fatto sapere che l’obbligo di inviare i modelli precompilati non solo non emerge dalla normativa, ma è nella pratica inattuabile perché presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi. Una conoscenza di fatto impossibile, in quanto manca l’allineamento degli archivi catastali e c’è incompatibilità con la scadenza della dichiarazione Tasi, fissata dalla legge al 30 giugno “dell’anno successivo”. I contribuenti, di conseguenza, dovranno provvedere autonomamente a calcolare il tributo, ferma restando la possibilità di richiedere assistenza agli enti locali per la compilazione dei bollettini.
OBBLIGO DICHIARATIVO – Il 30 giugno scade il primo obbligo dichiarativo e ancora non è del tutto chiaro se i contribuenti dovranno utilizzare i modelli comunali oppure aspettare quelli ministeriali. A tal proposito, il dipartimento delle Finanze ha fatto sapere che i Comuni non possono adottare un proprio modello per la dichiarazione Tasi, che deve essere unico per l’intero territorio nazionale, da adottarsi con decreto ministeriale (risoluzione 3/DF del 25 marzo 2015). Ma secondo l’Ifel (nota 27 marzo 2015) la disciplina della Tasi non prevede l’adozione di un modello unico ministeriale e quindi ogni Comune deve approvare il proprio modello di dichiarazione.
DETRAZIONE IMU – In merito alla nuova detrazione di 200 euro per i terreni agricoli ex montani, introdotta dal Dl 4/2015, non è da escludere un ulteriore intervento normativo, considerato che la legge 34/2015 (di conversione del Dl 4/2015) piuttosto che chiarire le norme da applicare per il 2015 ha sollevato altri dubbi sulle fattispecie di esenzione. Alcuni Comuni si sono posti il problema di evitare pagamenti anticipati e di disporre per i terreni agricoli una proroga del termine, ponendo un apposito quesito alla Corte dei conti, che lo ha dichiarato inammissibile. Ma bisogna considerare che i giudici contabili non forniscono più pareri in materia tributaria e che si tratta di un’operazione fattibile per via dell’autonomia regolamentare (articolo 52 Dlgs 446/97), non essendoci il vincolo della quota statale. Sarebbe, dunque, auspicabile un intervento legislativo.
LA SCADENZA DEL 16 GIUGNO – Il punto sul quale non si ha alcun dubbio è che il 16 giugno 2015 scade il termine ultimo per effettuare il pagamento dell’acconto di Imu e Tasi. La procedura di calcolo è sostanzialmente identica. Si parte dalla stessa base imponibile, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori distinti per categoria catastale. Al valore ottenuto devono essere applicate le aliquote Imu e Tasi decise dai Comuni e si ottiene la cifra da versare. L’acconto sarà pari al 50% dell’importo complessivo 2015. Il 16 dicembre dovrà essere effettuato il saldo considerando le aliquote approvate quest’anno.