L’OK CON RISERVA – Il Garante della privacy ha dato il via libera definitivo al "redditometro", ma con alcune riserve. L'autorità, spiega una nota ripresa dal Corriere.it, ha infatti "prescritto all'Agenzia delle entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale".
LA NOTA DEL GARANTE – Nel corso della verifica svolta dal Garante sono emersi numerosi profili di criticità che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. “In particolare, riguardo alla qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate; all'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l'attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'Istat; all'informativa da rendere al contribuente".
SPESE CERTE – Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.
SPESE MEDIE ISTAT – I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo.
FITTO FIGURATIVO – Il cosiddetto “fitto figurativo” (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio
ESATTEZZA DEI DATI – L’Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica.
INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI – Il contribuente dovrá essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
CONTRADDITTORIO – Nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio.