Tasi, la guida per capire come e quando pagare

 
Manca poco alla scadenze fissata per giovedì 16 ottobre in cui milioni di contribuenti avranno a che fare con il versamento dell’acconto della Tasi. La nuova imposta immobiliare che sta complicando la vita ai contribuenti italiani si applica anche alle abitazioni principali, esenti invece dall’altra imposta comunale, l’Imu, e relative pertinenze. Può riguardare anche gli altri immobili, salvo che il singolo comune non li abbia esentati in quanto già soggetti all’Imu. La Tasi deve purtroppo essere calcolata dal contribuente, come avviene già per l’Imu. Niente bollettino precompilato. 
 
LE DATE – Il termine di pagamento, ricorda l'Associazione italiana dottori commercialisti in un articolo sul Corriere della Sera, non è lo stesso sull’intero territorio nazionale. Tutto dipende da quando il Comune ha deliberato le aliquote. Diciamo subito che la scadenza del 16 ottobre non interessa coloro che hanno già versato l’acconto entro il 16 giugno, cioè i contribuenti residenti nei comuni che avevano pubblicato le aliquote Tasi sul sito del ministero delle Finanze entro il 31 maggio (2.187 , tra cui Bologna, Genova, Napoli e Torino). Alla cassa entro il 16 ottobre devono obbligatoriamente passare, invece, i residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote Tasi e le hanno pubblicate tra il 1° giugno ed il 18 settembre (sono circa 5.200 tra cui Roma, Milano, Firenze e Bari). Il saldo è fissato per tutti entro il 16 dicembre (stessa scadenza dell’Imu). Attenzione, però: ci sono ancora oltre 600 comuni che non hanno rispettato i termini previsti per il varo delle delibere. I loro cittadini saranno così costretti a pagare la Tasi in unica soluzione entro il 16 dicembre con l’aliquota standard dell’1 per mille.
 
CHI PAGA – Pagano la Tasi i proprietari — sia persone fisiche, sia società — di immobili situati sul territorio italiano, nonché tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’abitazione (il coniuge superstite sull’abitazione familiare), di uso, di enfiteusi e di superficie. In caso di immobile locato, o dato in comodato per oltre sei mesi nell’anno, una quota della Tasi, variabile dal 10% al 30% in base alla decisione del comune, è a carico dell’occupante. Salvo il caso in cui il Comune non abbia azzerato la Tasi sulle case date in affitto o comodato. La restante parte, ovviamente la paga il proprietario.
 
NEL MIRINO – La Tasi è dovuta su tutti i fabbricati — compresa l’abitazione principale, esente invece ai fini Imu, e relative pertinenze — e quindi su: abitazioni, negozi, uffici, laboratori, capannoni, box e sulle aree edificabili. Sono invece esclusi i terreni agricoli, inclusi gli orticelli.
Le aliquote per le singole tipologie di immobili sono stabilite dal Comune e possono arrivare per l’abitazione principale al 2,5 per mille (0,25%) o al 3,3 per mille (0,33%). Per gli altri immobili in genere il prelievo è inferiore: è previsto infatti che la somma tra aliquota Tasi e Imu non possa superare l’1,14%.
 
IL RAPPORTO CON L’IMU – Molti comuni nel disegnare la Tasi hanno attuato un’opportuna semplificazione, applicando la nuova tassa solo sull’abitazione principale e pertinenze ed azzerandola per gli altri immobili già soggetti ad Imu. In questo modo, il singolo immobile o paga l’Imu o la nuova tassa (come Firenze e Bari). Esaminando le delibere delle principali città, per l’abitazione principale e relative pertinenze l’aliquota del 2,5 per mille (0,25%) è stata adottata a Milano e a Roma. Entrambi i Comuni applicano l’aliquota Tasi dello 0,8 per mille (0,08%) sugli altri immobili soggetti ad Imu. Per gli immobili affittati o dati in comodato, la quota da pagare da parte dell’inquilino o comodatario è a Roma del 20%, a Milano del 10%. A