Affitti: ecco perché ora conviene la cedolare secca

Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, quest’anno la convenienza ad applicare questo regime sostitutivo dell'Irpef è massima, dopo le modifiche apportate dal decreto legge 47/2014.

ALIQUOTE VANTAGGIOSE – L'aliquota per i contratti a canone concordato è infatti passata dal 15% al 10%. Per tutte le altre tipologie di contratti, invece, il prelievo resta al 21%. Un ulteriore elemento in favore della cedolare è la riduzione della percentuale di abbattimento dei canoni ai fini Irpef dal 15% al 5 per cento.

PAGAMENTO ACCONTI – Se il 2014 è il primo anno di applicazione della cedolare, il contribuente è esonerato dal pagamento degli acconti, anche se negli anni precedenti era sussistente la stessa locazione, assoggettata a Irpef. Se si tratta di un contratto a canone concordato, per il quale si era già optato per il tributo sostitutivo in anni precedenti, è possibile versare l'acconto 2014 calcolando l'aliquota del 10%. Trattandosi di acconto con metodo previsionale, però, è necessario assumere come base non il canone contrattuale del 2013 ma quello pattuito per l'anno in corso. La misura dell'acconto coincide con l'Irpef (il 100% del tributo dovuto).

LE SCADENZE – Il pagamento dell’acconto è dovuto se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente supera i 51,65 euro. In questo caso, il versamento dell’acconto va effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 1 dicembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
− la prima, pari al 38% (40% del 95%) dell’imposta dell’anno precedente doveva essere pagata entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%)
− la seconda, del restante 57% (60% del 95%), entro il 1 dicembre.

SE NON SI PAGA – Le sanzioni per il mancato versamento della cedolare sono le stesse previste per l'Irpef. È pertanto dovuta la sanzione del 30% dell'imposta non pagata. È sempre possibile regolarizzare le omissioni attraverso il ravvedimento. A questo riguardo, si ricorda che in caso di pagamento dell'acconto con ritardo che non supera 15 giorni, la sanzione edittale è pari al 2% che, in ipotesi di ravvedimento, diventa lo 0,2%, per ciascun giorno di ritardo. Successivamente a questo periodo e fino al trentesimo giorno di ritardo, la sanzione ridotta diventa il 3%. Con il ravvedimento “lungo”, ammesso entro la scadenza del modello Unico, la sanzione ridotta è il 3,75%.