Sono state due le direttrici principali che hanno guidato il pensiero dell’autorità di vigilanza nostrana. Da un lato si è mirato a semplificare l’attività amministrativa, attraverso la previsione di un numero sempre maggiore di casi in cui i regolamenti dei fondi comuni sono approvati in via generale (senza, cioè, una approvazione specifica della Banca d’Italia), mentre dall’altro, si è progressivamente riconosciuta una maggiore flessibilità operativa alle sgr nella gestione dei fondi comuni, attribuendo rilevanza all’autonomia di gestione e all’indipendenza delle stesse.
Sotto il primo profilo,quello amministrativo, la novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità di ricorrere all’approvazione in via generale per la quasi totalità dei regolamenti dei fondi (mobiliari e immobiliari) speculativi e riservati, cioè quelli destinati a clientela non retail. Nel delineato quadro di semplificazioni procedurali circa l’istituzione di nuovi fondi, per permettere alla Banca d’Italia di monitorare l’evoluzione del comparto, si prevedrebbe che:
– le società di gestione comunichino preventivamente alla Banca d’Italia i fondi che intendono istituire nel semestre successivo, mettendo in evidenzia gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa;
– l’approvazione in via generale sia condizionata all’inserimento, nel regolamento del fondo, di determinati criteri di contenimento e frazionamento del rischio. In sostanza, l’istituzione di un fondo riservato o speculativo che intendesse derogare a tali criteri di contenimento e frazionamento del rischio dovrebbe essere autorizzata espressamente dalla Banca d’Italia.
Passando ora sul piano dell’operatività, volto a evitare che le prerogative gestorie delle SGR possano essere limitate da eccessivi poteri di ingerenza dei partecipanti nella gestione dei fondi, lo schema sottoposto a consultazione disciplina i meccanismi di governance degli organismi di investimento, ferma restando la disciplina contenuta nel TUF in materia di assemblee dei partecipanti ai fondi. In particolare, verrebbero circoscritti i poteri che possono essere attribuiti agli organi rappresentativi dei partecipanti (c.d. comitati dei partecipanti). Rispetto all’attuale quadro regolamentare, che riconosce ampia autonomia alle SGR di definire il ruolo dei comitati dei partecipanti nel caso di fondi riservati o speculativi, verrebbe previsto che ai comitati dei partecipanti possano essere attribuiti solo poteri informativi circa l’andamento del fondo:
– consultivi, non vincolanti, su determinate scelte della società di gestione (ad es. business plan del
fondo);
– vincolanti limitatamente alle operazioni in conflitto di interesse che la SGR intende porre in essere per conto del fondo.
– Non sarebbe inoltre consentita l’istituzione di comitati dei partecipanti nel caso di organismi diversi
dai fondi riservati e speculativi.
Ma le novità non finiscono qui. Nel contempo, si è posta ulteriore attenzione sul tema della governance (tanto caro alla normativa europea); sono stati infatti rafforzati i presidi prudenziali e di gestione dei rischi delle società.