Consulente ma anche gentiluomo

Il 2008 volge al termine. Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana compare il decreto 206, a firma del ministro dell’Economia Giulio Tremonti. È il testo che fissa i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza per l’iscrizione all’Albo “delle persone fisiche consulenti finanziari”. Il decreto fa riferimento a una prova valutativa finalizzata a verificare l’esistenza delle caratteristiche richieste a chi vuole inserire il proprio nome nel nuovo Albo. Che però, nel 2012, dopo quasi quattro anni, non è ancora nato. I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza individuati dal decreto, spiega Nafop, stanno ancora in piedi. E se la proposta al ministero dell’Economia dovesse passare, varranno per l’immissione nel Registro proposto dall’associazione al dicastero di via XX Settembre di quanti sono esonerati dalla prova valutativa. Mentre aspettiamo di sapere come andrà a finire, vediamo che cosa chiedeva il decreto a chi avrebbe voluto iscriversi nell’Albo dei consulenti.

Titoli e competenze

Innanzitutto, si legge nel testo, è necessario un diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato dopo un corso di cinque anni o, in alternativa, dopo un ciclo di studi di quattro anni integrato dal corso annuale previsto dalla legge. Andrebbe bene anche un titolo di studio estero giudicato equivalente sulla base di una valutazione curata dall’organismo incaricato della tenuta dell’Albo. Il decreto sancisce che ai fini dell’iscrizione occorre anche un’adeguata conoscenza specialistica di materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, da appurare tramite la prova indetta dall’organismo.

Sempre secondo il testo – e qui si arriva alla parte interessante nell’ottica della proposta di Nafop – sono esonerati dal test i promotori finanziari iscritti all’Albo dei pf che per uno o più periodi di due anni in tutto nei tre che precedono la richiesta di iscrizione al nuovo Albo hanno esercitato l’attività professionale per conto di soggetti abilitati e che nello stesso periodo hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti. Scansano la prova, tra gli altri, i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di due anni nel complesso durante i tre anni prima della richiesta di iscrizione all’Albo, si sono occupati di consulenza in materia di investimenti.

Risparmiati dalla prova pure gli agenti di cambio. L’elenco degli esonerati, nel testo del decreto, non si ferma qui: possono saltare l’esame – a condizione che l’iscrizione all’Albo sia richiesta entro sei mesi dall’avvio dell’operatività dell’organismo – le persone fisiche che, alla data della richiesta dell’iscrizione all’Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore ai due anni nell’ultimo triennio e le persone fisiche che, alla data della richiesta dell’iscrizione all’Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore ai due anni nell’ultimo triennio, l’incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Per mantenere l’iscrizione all’Albo, i consulenti finanziari sono tenuti ad aggiornarsi nelle proprie materie nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob.

Esclusione e assicurazioni

Sempre stando al decreto, non si può iscrivere all’Albo chi per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti ha svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, oppure operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, o presso intermediari finanziari nei cui confronti si sia disposta la cancellazione dall’elenco generale o da quello speciale e in imprese nei cui confronti sono state irrogate sanzioni interdittive in relazione a reati da loro commessi.

L’impedimento viene meno se il candidato dimostra di essere estraneo ai fatti che hanno determinato le difficoltà dell’impresa. Iscrizione negata anche a chi nell’esercizio della professione di agente di cambio non ha fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o è stato escluso dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Fuori dai giochi anche i promotori finanziari che hanno subito la radiazione dall’Albo di categoria. Il decreto fissa anche i requisiti di onorabilità, relativi cioè al comportamento del professionista, e quelli di indipendenza.

Non possono essere iscritti all’Albo, per esempio, i soggetti che intrattengono – direttamente, indirettamente o per conto di terzi – rapporti patrimoniali, professionali o di altra natura, compresa quella familiare, “con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano queste società o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti”. Prima di iscriversi all’Albo, bisogna sottoscrivere un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e garantisca una protezione di almeno un milione di euro per ogni richiesta di indennizzo e di 1,5 milioni all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.