Il nuovo certificato Ape l’ Attestato di Prestazione Energetica che, come previsto dal decreto “Energia”, da due anni ha rimpiazzato il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica), debutterà ufficialmente il prossimo 1° ottobre.
NUOVI CRITERI – Ad imporre i nuovi criteri e requisiti per l’APE sono i tre decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2015 che hanno appunto introdotto le disposizione tecniche per l’introduzione del nuovo APE. Lo scopo della riforma è quello di superare frammentazioni locali e geografiche in nome di una normativa più omogenea e uniforme. Il nuovo certificato infatti è valido a livello nazionale. Inoltre la nuova normativa vuole aggiornare le disposizioni italiane in materia uniformandole a quelle europee.
I REQUISITI PER IL NUOVO APE – Dal nuovo APE dovrà emergere la quantità di energia consumata da un immobile nell’arco di un anno solare, attraverso metodi di calcolo aggiornati per rendere più facile il paragone tra diverse unità immobiliari. Sulla base dei risultati ottenuti sarà possibile suddividere gli immobili nelle diverse classi energetiche che saranno in totale dieci (e non più sette), dalla A4, che è la migliore, alla G. I dati che dovrà contenere il nuovo APE sono: gli indici di energia primaria totale e rinnovabile, la classe energetica calcolata secondo l’indice di prestazione globale EPgl, la qualità energetica del fabbricato risultante dagli indici di prestazione termica e utile per la climatizzazione invernale ed estiva, i requisiti minimi di efficienza energetica, le emissioni di CO2 e energia esportata. Inoltre, nel nuovo APE dovranno essere citate le proposte consigliate per ottimizzare l’efficienza energetica dell’edificio, facendo distinzione tra le ristrutturazioni importanti e gli interventi di semplice riqualificazione energetica, oltre alle informazioni sugli incentivi economici per realizzarli.
OBBLIGATORIO? – Quando si deve produrre e allegare l’APE? Da questo punto di vista il riferimento legislativo resta quello all’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005. Mentre l’ACE era necessario solo in caso di vendita dell’immobile, l’APE viene richiesto in tutte le ipotesi di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici. In caso di locazione con cedolare secca va specificato nel contratto che l’inquilino ha visionato ed è provvisto di copia della documentazione APE dell’immobile. L’attestato APE, qualora non intervengano prima interventi di modifica che incidono sui consumi energetici, ha durata di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio. Resta, infine, necessario l’aggiornamento dell’APE ad ogni nuovi interventi di ristrutturazione o di riqualificazione su elementi edilizi o impianti termici idonei a modificare la classe energetica.
ERRORI E SANZIONI – Le novità sull’APE non finiscono qui. Negli allegati del decreto sopra citato viene riportato un template di annuncio di vendita o di locazione dell’immobile con la specificazione di tutti i dati da inserire obbligatoriamente. Vengono inoltre specificati i criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica e le istruzioni per la raccolta dei dati attraverso il nuovo sistema informativo SIAPE. Questo serve a contrastare la diffusione di annunci per APE a prezzi scontati online senza neppure il sopralluogo dell’immobile. Ricordiamo che in caso di trasgressione delle suddette regole sono previste sanzioni economiche:
-una sanzione per il certificatore da 700 e 4.200 euro per APE non corretto;
-una sanzione a carico del direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 euro in caso di omessa presentazione dell’APE al Comune;
-una sanzione che grava sul costruttore o sul proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in locazione.