Equitalia: l’impugnazione diventa più difficile

LA RIFORMA – Lo scopo della riforma, infatti, ha come obiettivo la disincentivazione di ricorsi pretestuosi posti in atto al solo scopo di ottenere l’annullamento della cartella mediante silenzio assenso. Le modifiche sono state apportate dal decreto di riforma della riscossione in attuazione della delega fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 26 giugno.

L’IMPUGNAZIONE – I due commi modificati in analisi corrispondono esattamente al numero 537-545 della legge 228/2012(la finanziaria 2013) relativi appunto alla riscossione. Per il primo viene abrogata la lettera “f” che conferiva al contribuente la possibilità di fare ricorso contro una cartella di pagamento per “qualsiasi altra causa di esigibilità del credito” oltre a quella espressamente previste (prescrizione o decadenza, sgravio emesso dall’ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza, pagamento effettuato). In altre parole il legislatore supera la “clausola aperta di inesigibilità” allo scopo di “evitare la presentazione di istanze dilatorie” che fanno dell’istituto un uso prettamente strumentale.

CAMBIANO I TERMINI – Per quanto riguarda i tempi per il ricorso viene soppresso quello di 60 giorni concesso all’ente creditore per rispondere alla dichiarazione del debitore. Finora la mancata risposta entro 200 giorni comportava l’annullamento della cartella. Da ultimo viene abrogata anche la facoltà in capo al contribuente di ripresentare la dichiarazione con la quale si contesta la cartella. Sono tutte misure volte a semplificare l’iter di risposta alle istanze imponendo paletti per le opposizioni infondate e pretestuose.