Il ‘salvo buon fine’ non vale quando l’assegno è smarrito o rubato

Domanda. Un cliente ha versato presso altro istituto un assegno bancario. Dopo un paio di settimane si è visto stornare l’accredito perché il titolo risultava denunciato quale smarrito. Domandate spiegazioni gli è stato risposto che l’accredito è salvo buon fine e quindi il rischio era a suo carico. Deve solo subire?


Risposta. Non necessariamente. La diligenza del buon banchiere è dovuta in relazione a ogni tipo di atto od operazione che sia oggettivamente realizzato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Essa impone l’utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento e dalla tecnologia al fine di verificare la regolarità e la copertura degli assegni affidati per la negoziazione, con l’unica esclusione di quelli il ricorso ai quali sarebbe inesigibile, a causa del livello di complessità tecnica o delle competenze specialistiche richieste. Insomma la banca negoziatrice ha l’obbligo di verificare la regolarità e l’autenticità dell’assegno e in questo caso, prima di accreditarlo sul conto del cliente, il cassiere avrebbe dovuto consultare la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), precisamente nel segmento PASS (Procedura Assegni Sottratti e Smarriti). In tal modo avrebbe potuto avvisare il cliente dell’irregolarità. Venendo alla clausola ‘salvo buon fine’, come alle analoghe ‘salvo incasso’ e ‘con riserva di verifica’, questa non può andare in contrasto col principio secondo cui il versamento di un assegno su un conto corrente bancario non ne trasferisce alla banca la proprietà ma solo la detenzione funzionale all’adempimento del mandato all’incasso conferitole. Dette clausole quindi rappresentano per il cliente il dover sostenere il rischio dell’insolvenza del debitore e non necessariamente altre tipologie di rischio, che vanno valutate caso per caso. Per esempio se la banca smarrisce l’assegno posto all’incasso è responsabile dello smarrimento del titolo in qualità di mandataria tenuta alla custodia, salvo provare che lo smarrimento non sia a lei imputabile oppure ci siano dolo o colpa grave del cliente. Non poche volte la Cassazione si è espressa in tal senso per esempio con la sentenza 7737 del 30 marzo 2010.