Via libera definitivo del Senato alle nuove norme sul prestito vitalizio ipotecario, alternativa alla nuda proprietà, che consente di ottenere liquidità senza perdere la proprietà dell’immobile. Vi possono accedere tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni ed in possesso di un immobile.
MODALITA’ DI RIMBORSO – Il cittadino che rispecchia tali criteri può dunque fare richiesta, ad un istituto bancario o ad un’azienda finanziaria, per avere accesso ad un finanziamento immediato, consistente in una percentuale del valore dell’immobile in possesso; immobile su cui viene posta, a garanzia, un’ipoteca. La legge, scrive www.corriere.it, consente alle parti di concordare le modalità di rimborso graduale di interessi e spese, senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi. In questo caso, il soggetto finanziatore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento – cioè quello avvenuto tra il 30 e il 180 giorno dalla scadenza della rata – se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutivamente.
RIMBORSO INTEGRALE – Qualora il soggetto non concordi le modalità di rimborso graduale, la legge prevede tre casi per il rimborso integrale, cioè in un’unica soluzione: in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento; se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti – anche solamente in parte; se si compiono atti tali da ridurre significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi capaci di gravare sullo stesso.
GLI EREDI – Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, il finanziatore vende l’immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita. “In caso di decesso del contraente e alternativamente a quanto sopra scritto – precisa ancora Marino – è importante sottolineare come non sia preclusa, agli eredi, la possibilità di estinguere il debito e rientrare in pieno possesso dell’immobile; questi, inoltre, possono provvedere personalmente alla vendita dello stesso, entro e non oltre i 12 mesi successivi al decesso”.