C’è il ravvedimento sprint per i ritardatari di Imu e Tasi

TEMPO SCADUTO – Sono scaduti il 16 dicembre i termini per il versamento delle imposte locali sugli immobili (Imu e Tasi). Sono molti gli italiani che ancora non hanno pagato. E per alcuni non si tratta soltanto di trascuratezza, ma di scegliere se fare i regali a Natale o pagare le tasse al Comune. E dal 17 dicembre? Per chi avesse deciso di rinviare il pagamento, esiste comunque la possibilità di mettersi in regola dopo la scadenza, aggiungendo un modesto importo ma occorre farlo al massimo entro 1 anno. Si potrà infatti  provvedere al pagamento omesso o carente utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso, che prevede il pagamento, oltre che dell’importo dovuto,  anche di sanzioni e interessi che verranno calcolati differentemente a seconda del ritardo con cui si effettuerà il versamento.

RAVVEDIMENTO – Esistono tre formule di ravvedimento:

  • Sprint: per un ritardo fino a 14 giorni bisognerà calcolare una sanzione pari allo 0,2% al giorno fino a un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo più gli interessi da calcolarsi al saggio legale annuo dell’1%.
  • Breve: per un ritardo dal 15esimo giorno e fino a 30 giorni di ritardo la sanzione da applicare sarà pari al 3% più gli interessi da calcolarsi al saggio legale annuo dell’1%.
  • Lungo: per un ritardo che va dal 31esimo giorno ed entro un anno la sanzione sarà calcolata al 3,75% più gli interessi da calcolarsi al saggio legale annuo dell’1%. Ma attenzione: in un anno un Comune particolarmente efficiente potrebbe aver avviato i controlli, e il ravvedimento con questa minima sanzione è possibile solo se non è stata già accertata una evasione di imposta.

INTERESSI – Gli interessi, che matureranno dal giorno della scadenza al giorno dell’effettivo pagamento con un’aliquota pari all’1% annuo (tasso legale in vigore dal primo gennaio 2014) vanno calcolati applicando la seguente formula: cifra da pagare per numero di giorni di ritardo per 1 : 36500.

PAGAMENTI – I versamenti andranno effettuati con il modello F24 in banca o alla posta se l’importo è pari o inferiore a 1.000 euro. Per importi superiori o che derivino da compensazioni con crediti di altre imposte occorre effettuare il versamento con F24 solo in via telematica. L’importo dovuto per sanzioni e interessi andrà sommato al tributo principale (3918 per Imu e 3958 e 3961 per Tasi). Nello stesso modello F24 occorrerà barrare la casella Ravv (ravvedimento).