Dopo la scadenza della Tasi, archiviato l’acconto a giugno o ottobre e in attesa del saldo a dicembre, molti contribuenti sono ora alle prese con la Tari, la nuova tassa sui rifiuti introdotta con la Iuc dalla precedente legge di stabilità del 2014.
SOGGETI OBBLIGATI – Sono tenuti a pagare la Tari i soggetti che occupano, a qualsiasi titolo, l’immobile, e che di conseguenza producono effettivamente i rifiuti, quindi anche l’inquilino sempre che la locazione supera i 6 mesi nel corso dell’anno solare.
MODELLO F24 – Il pagamento Tari avviene in due modalità: con il modello f24 o con il bollettino postale. Nel primo caso, va usato il codice tributo “3944” denominato “ Tari – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES –art. 14 DL n. 201/2011. In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice va esposto nella sezione Imu e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare nello spazio “codice ente/codice comune” va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, nello spazio “numero immobili” va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre), nello spazio “rateazione/mese rif”, va indicato il numero della rata nel formato “NNRR”dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”, nello spazio “anno di riferimento”, va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
BOLLETTINO POSTALE – Alcuni comuni scelgono di inviare direttamente a casa dei contribuenti i bollettini Tari. Se non arriva la soluzione è usare il modello F24 con le istruzioni di cui sopra.