PRESTITO – È una forma di finanziamento istituita addirittura da Vittorio Emanuele II come beneficio per i dipendenti del nuovo Stato unitario, poi estesa anche ai dipendenti privati. In pratica è un prestito personale che la banca concede ai titolari di un reddito fisso (stipendio o pensione) la cui rata di rimborso non può superare appunto il valore di 1/5 (20%) dello stipendio mensile netto e viene prelevata direttamente dalla busta paga.
IMPORTO – È un prestito non finalizzato, cioè non vincolato a una determinata operazione, e quindi può essere richiesto per qualsiasi utilizzo. L'importo della cessione può aumentare, solo per i lavoratori dipendenti, fino ai 2/5 dello stipendio grazie al prestito delega (c.d. “doppio quinto”).
DURATA – La durata minima in genere è di 24 mesi, la massima di 10 anni e non può superare il termine del rapporto di lavoro e o del pensionamento (tranne i dipendenti ministeriali che possono continuare la restituzione con la pensione). Ha un tasso di interesse fisso e il rimborso è costante nelle rate. Possono accedere al prestito anche i pensionati ma la scadenza del prestito non può andare oltre i 90 anni del soggetto richiedente.
METODI PERMISSIVI – La cessione del quinto è un genere di finanziamento piuttosto peculiare: non solo è accessibile anche a chi è stato oggetto di protesto ma, essendo obbligatoriamente garantito da una copertura assicurativa, è preferito anche dalle finanziarie che, in questo caso, applicano metodi più permissivi per la concessione della somma richiesta, accordando il finanziamento anche a chi, in passato, ha avuto difficoltà nel pagamento di rate o prestiti.
DUE POLIZZE – Al momento della stipula devono essere accese, per legge, due polizze:
• sul rischio impiego, che ripaga il debito in caso di licenziamento (ma l'assicurazione può rivalersi
nei confronti del debitore nei limiti del TFR);
• sulla vita, che interviene in caso di morte (ma in questo caso non può rivalersi sugli eredi).