Agevolazioni prima casa: in caso di comproprietà è irrilevante il regime patrimoniale

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Per il godimento delle agevolazioni fiscali “prima casa” occorre che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari: “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui sia situato l'immobile da acquistare”.

NIENTE BENEFICI – In circoostanza di contitolarità dei menzionati diritti reali su un immobile sito nel comune dove si acquista, il beneficio fiscale è, dunque, precluso, a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi: il riferimento alla “comunione con il coniuge” senza ulteriore qualificazione depone univocamente in tal senso.

ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA – La disposizione, infatti, persegue lo scopo di incentivare l'investimento del risparmio nell'acquisto di una unità immobiliare da destinare a “prima casa”. Ne consegue che se i coniugi siano già contitolari – sia in comunione legale che convenzionale – di una casa, destinata ad “abitazione della famiglia”, viene esclusa ogni agevolazione per il successivo acquisto.