UN VADEMECUM SULLA TOBIN TAX – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito web un vademecum sulla Tobin Tax, introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 . “L’'imposta sulle transazioni finanziarie”, spiega l’Agenzia, “si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e, infine, alle operazioni di trading ad alta frequenza”.
OPERAZIONI SU AZIONI – Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni su azioni, segnala l’Agenzia delle Entrate, il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (emessi da società residenti in Italia), e di titoli reappresentativi degli stessi (indipendentemente dalla residenza dell’emittente), è soggetto all’imposta con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario. L’aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Per il 2013, l’aliquota si attesta rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%. Sono escluse dal tributo le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazioni di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli e, per finire i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali ed emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro.
OPERAZIONI IN DERIVATI – Per quanto riguarda invece le operazioni in derivati, che abbiano come sottostante prevalente strumenti finanziari e altri valori mobiliari, esse sono soggette a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, nelle misure previste dalla legge di stabilità. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l’imposta è ridotta a 1/5.
TRADING AD ALTA FREQUENZA – Per le operazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano, l'imposta si applica invece con l'aliquota dello 0,02% ed è dovuta “qualora nella singola giornata di negoziazione, il rapporto tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari”. Si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.
LE DATE DI DECORRENZA – L’Agenzia delle Entrate evidenzia poi che l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, se negoziate successivamente al 28 febbraio. L'imposta su derivati e altri valori mobiliari si applica invece ai contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti finanziari partecipativi si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013; infine, quella relativa a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° settembre 2013.
TERMINI PER IL VERSAMENTO – In ogni caso, l'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e quella sulle relative negoziazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30 settembre, va versata entro il 16 ottobre 2013. Stesso termine per il versamento dell'imposta relativa a operazioni su derivati e altri valori mobiliari e su transazioni ad alta frequenza relativi agli stessi, eseguite a settembre 2013. I versamenti a cura della società di gestione accentrata, relativi a operazioni effettuate dai deleganti fino al 30 settembre 2013, vanno eseguiti entro il 16 novembre 2013.