Consulenti e sanzioni, ripassiamo il Testo unico della finanza

Il punto di partenza per analizzare la disciplina delle sanzioni applicabili ai consulenti finanziari, sia autonomi sia abilitati all’offerta fuori sede, è l’articolo 196 del Testo unico della finanza (TUF o decreto legislativo 58/1998). Il TUF però prevede anche altre sanzioni applicabili ai consulenti, che ne puniscono comportamenti avversi alla normativa primaria e secondaria.

Com’è ben noto, le sanzioni tipiche previste per i consulenti sono, dalla meno alla più grave:

  1. richiamo scritto;
  2. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 25.823;
  3. sospensione da uno a quattro mesi dall’albo;
  4. radiazione dall’albo.

Le sanzioni vengono decise in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, ossia dei comportamenti passati del consulente. L’articolo 180 della delibera Consob 20307/2018 (Regolamento Intermediari, che analizzeremo nei prossimi articoli) ha elencato poi una serie di fattispecie a ciascuna delle quali si associa una determinata sanzione.

Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento (360 se l’interessato risiede o ha la sede all’estero) e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi 30 giorni, in base ai princìpi del contraddittorio che reggono il procedimento sanzionatorio. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. Avverso le decisioni adottate dall’Organismo è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello.

Un punto interessante da sottolineare è, come molti sanno, la responsabilità in solido con i consulenti da parte delle società che si avvalgano di loro per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, con l’obbligo di esercitare il regresso verso i consulenti sanzionati.

Diversi dalle sanzioni sono i provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari, previsti dall’articolo 7-septies del TUF, che si applicano nei casi in cui esistono forti sospetti di un comportamento illecito, non ancora accertato. In tali casi, l’Organismo dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall’esercizio dell’attività:

  • in caso di necessità e urgenza, per un periodo massimo di 180 giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni delle norme;
  • per un periodo massimo di un anno, qualora sia sottoposto a misure cautelari personali o assuma la qualità di imputato in relazione ai determinati reati (previsti da: titolo XI del libro V del codice civile, legge fallimentare, titolo VIII del Testo unico bancario, TUF; delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria).

Fino a qui immaginiamo di aver semplicemente un veloce ripasso di alcune norme. Il TUF però prevede anche altre situazioni da considerare. Infatti, in materia di abusi di mercato, l’articolo 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie), alla lettera d) del comma 1, cita esplicitamente i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e prevede la sospensione dall’albo nel caso in cui siano state applicate loro le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis, in caso di violazioni del divieto di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, e 187-ter, in caso di violazioni del divieto di  manipolazione del mercato.

Proseguendo con l’analisi vediamo l’articolo 191-bis, che disciplina le sanzioni accessorie in caso di violazione delle disposizioni sull’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli. In particolare, nel caso dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, prevede che la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in ragione della gravità della violazione accertata, possa disporre anche la sospensione dall’albo per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Il seguente articolo 191-ter prevede che l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per comportamenti avversi alle norme sull’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti, comporta anche la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Sullo stesso argomento vedi: Consulenti finanziari, quanto ne sapete di sanzioni?