Consulenti, storia di una radiazione ampiamente meritata

Introduciamo i casi di radiazione dall’albo unico dei consulenti finanziari partendo da un caso concreto. Il titolo trova infatti la sua genesi in una recente radiazione dall’albo di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, deliberata dal Comitato di vigilanza dell’OCF, in cui vengono contestate un discreto numero di violazioni delle disposizioni del Regolamento Intermediari della Consob (delibera 20307/2018). Nel dettaglio si contestano al consulente:

  • 158, comma 1, per non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:
    • posto in essere un’operatività che ha generato una situazione di opacità nei rapporti patrimoniali intrattenuti con i clienti;
    • acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
    • comunicato e trasmesso ai clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
    • perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti;
  • 159, comma 5, per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
  • 159, comma 6, per aver ricevuto finanziamenti da parte di clienti o di potenziali clienti.

In aggiunta, sempre nella delibera di radiazione, in ordine all’individuazione del tipo e dell’entità della sanzione, si legge che: “con specifico riferimento alla complessiva valutazione delle condotte in esame, va rilevata la sussistenza di plurimi fenomeni acquisitivi che risultano connotati da significativa gravità, in considerazione sia dell’entità delle somme di cui il consulente ha acquisito la disponibilità sia delle modalità con cui sono stati posti in essere, dirette ad occultare l’operatività realizzata”.

Non c’è male! Che ne dite? Non ha fatto però en plein. Infatti, il Regolamento Intermediari prevede anche altri casi di radiazione per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (articolo 180, comma 3, lettera a; per i consulenti autonomi e le società di consulenza si veda il comma 2). Di seguito l’elenco completo dei casi:

  • violazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 2, primo periodo, del TUF: “L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”;
  • offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
  • contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
  • acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;
  • comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all’intermediario, all’Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
  • sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione;
  • perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
  • inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF.

Ricordiamo infine che la radiazione comporta l’istantanea cancellazione dall’albo e che il consulente può esservi nuovamente iscritto su domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.