Diritto di recesso, il decreto del governo salva dalla Cassazione

COSA CAMBIA – Dal primo settembre, i contratti di negoziazione per conto proprio devono contenere il richiamo al diritto di recesso. La novità è arrivata dopo una sentenza allarmante a cui è seguito un emendamento rassicurante. Il pronunciamento allarmante è di giugno ed è delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Lo ha reso noto alle reti di promozione finanziaria, attraverso la circolare 29/2013, Assoreti. In pratica, il 3 giugno la Cassazione ha emesso la sentenza 13905 che, interpretando in maniera estensiva un articolo del Testo unico della finanza, ha fatto saltare la lettura che – come ha evidenziato Assoreti in una circolare successiva, diffusa in agosto (qui il testo) – ne aveva sempre dato la Consob. L’articolo in questione è il numero 30 del Tuf e disciplina l’offerta fuori sede, stabilendo il diritto di recesso entro sette giorni. Per evitare derive speculative, fino alla sentenza della Cassazione questo diritto si limitava a due casi: la gestione di portafogli d’investimento e la compravendita di strumenti finanziari. In entrambe le situazioni, il diritto andava espressamente riportato nel contratto, altrimenti il cliente poteva chiedere la nullità del testo non entro sette giorni ma addirittura entro dieci anni.

LA SENTENZA DELLA CORTE – A giugno, però, la Cassazione ha esteso a tutte le altre operazioni finanziarie effettuate fuori sede il diritto di recesso. E proprio qui è spuntato l’intoppo: fino a quella data, nessun contratto, al di fuori di quelli citati, conteneva l’esplicito riferimento al diritto di recesso previsto dall’articolo 30 del Tuf. Un’onda anomala di richieste di nullità ha minacciato così di riversarsi addosso agli operatori, malgrado la Suprema Corte abbia richiamato come requisito essenziale il principio di “buona fede”. Il quale, comunque, non si riesce mai a dimostrare facilmente.

TRA DECRETO E CASSAZIONE – Sull’altro lato, la buona notizia. Di fronte alla sentenza, gli attori del mercato si sono fatti sentire dalle autorità competenti, al fine di ottenere una misura che potesse contrastare i temuti effetti della sentenza. Le autorità, dal canto loro, si sono dimostrate sensibili – come riporta Assoreti nella circolare di agosto – “all’esigenza di ‘sanare’ gli atti passati con una norma apposita di interpretazione autentica dell’articolo 30”. Tuttavia, “forse anche per non rischiare un eventuale conflitto di attribuzioni fra organi dello Stato, hanno al contempo ritenuto di dover estendere per il futuro l’applicazione della disciplina dello ius poenitendi, in sintonia con il pensiero delle sezioni unite, anche agli atti conclusi al di fuori del servizio di collocamento, per i quali si ponesse la medesima esigenza di tutelare fuori sede l’investitore dal possibile effetto sorpresa”.

LA CONVERSIONE IN LEGGE – Al momento della conversione in legge nel cosiddetto decreto del Fare del governo Letta si è aggiunto così un emendamento che ha portato all’inserimento dell’articolo 56-quater, intitolato “diritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento”. Da una parte, l’articolo allarga il diritto di recesso al servizio di negoziazione per conto proprio, ma dall’altra ne “neutralizza” la retroattività. Il che non è affatto poco. Anzi.

Ecco il passaggio del testo del governo che allarga il diritto di recesso limitandone la retroattività.