Remunerazione, servono ovunque politiche adeguate

POLITICHE ADEGUATE – L’importanza di adeguate politiche di regolazione del sistema retributivo e incentivante nell’ambito delle banche, delle sim e delle sgr ha assunto negli ultimi tempi un significato via via più pregnante, tanto da aver dato luogo a una sempre maggiore integrazione tra normative locali e normative e orientamenti stransnazionali. In questo contesto vanno inserite le diverse disposizioni in materia volte, sul piano della stabilità, a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari (Crd III e normative primarie e secondarie di recepimento) e, sul piano della correttezza dei comportamenti, a garantire chiarezza e trasparenza nelle relazioni con la clientela. Il 3 luglio l’Esma ha pubblicato la versione italiana degli “Orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva Gefia”.

GESTORI ALTERNATIVI
– Come noto, la direttiva sui Gefia – da implementarsi negli Stati membri entro il 22 luglio 2013 – mira a creare un mercato unico europeo dei cosiddetti fondi alternativi con la previsione di un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato delle attività di tutti i relativi gestori (appunto, i Gefia, gestori di fondi alternativi). Entro il 3 settembre, la Consob dovrebbe rendere nota all’Esma la conformità della normativa nazionale a tali orientamenti. Tale documento segue di pochissimi giorni un altro paper, pubblicato nella versione inglese in data 11 giugno 2013, recante le linee guida su politiche e prassi di remunerazione per le sim, le banche, i gestori di fondi Ucits nonché i Gefia che prestano il servizio di gestione individuale e altri servizi non core. Il documento declina una serie di importanti indicazioni volte a definire politiche di remunerazione in linea con i principi Mifid sui conflitti di interesse e sulle regole di condotta. Nell’ambito di tale documento, significativamente utile risulta, da un lato, l’ampia definizione di “remunerazione” e, dall’altro, l’individuazione delle cosiddette “relevant persons”.

PROMOTORI FINANZIARI – Sul punto, e opportunamente, l’Esma precisa che con tale espressione ci si riferisce a tutto lo staff che, direttamente o indirettamente, è coinvolto nella prestazione del servizio di investimento e la cui remunerazione può creare “inappropriate incentives to act against the best interests of their clients”. Con particolare riferimento ai promotori finanziari, le linee guida raccomandano l’approvazione da parte del “senior management” (ovvero, se appropriato, della “supervisory function”) di opportune politiche e procedure che definiscano i criteri da utilizzare nella valutazione delle relative performance richiamando l’importanza di non limitarsi alla valutazione di elementi meramente “quantitativi” (misurazione dei volumi di vendita, raggiungimento di target di vendita o di nuovi clienti) e invitando a prendere in considerazione anche criteri “qualitativi”, per tali intendendo (già a livello definitorio) quei criteri, diversi da quelli quantitativi, concernenti, per esempio, dati numerici e finanziari, la redditività degli investimenti dei clienti o il basso numero di reclami pervenuti nel tempo.

Claudia Petracca è la responsabile dell’area legale di Assosim. Trovi il suo intervento anche sul numero di agosto di BLUERATING.