Informazioni non veritiere, la Consob sospende un promotore

SOSPENSIONE SANZIONATORIA – La stagione 2013/2014 della vigilanza Consob sui promotori finanziari inizia con l’aggiornamento sui provvedimenti disciplinari. Uno, adottato con delibera 18593, riguarda la sospensione sanzionatoria per un periodo di quattro mesi di Raffaele Ferraro, 36enne napoletano, iscritto all’Albo dei promotori finanziari dal 2005. La sua vicenda ha inizio con le note del primo dicembre 2011 e del 26 aprile 2012 con cui Banca Mediolanum ha segnalato alcune irregolarità commesse “nello svolgimento dell’attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari”.

LE SEGNALAZIONI – In sostanza, alcuni clienti hanno dichiarato alla banca nel novembre del 2011 di avere ricevuto da Ferraro dei documenti, elaborati su carta intestata di Banca Mediolanum, che indicavano rendimenti relativi ad alcuni prodotti non corrispondenti a quelli ufficiali. È emerso poi che gli stessi clienti, in occasione della sottoscrizione dei prodotti in questione – ossia, “Mediolanum Plus” e “Best Brands” – avevano ricevuto dal promotore finanziario le copie dei contratti di loro pertinenza parzialmente compilati, mancando l’indicazione della data e del luogo di sottoscrizione. Infine, i clienti hanno dichiarato di aver consegnato al promotore finanziario moduli d’ordine firmati in bianco. In più, in alcuni casi il promotore finanziario avrebbe dato “false garanzie verbali in merito al fatto che tutti gli investimenti sottoscritti avrebbero avuto il capitale ‘garantito’ alla scadenza”.

LE CONCLUSIONI – A seguito delle verifiche, si è appurato che le informazioni e la documentazione non corrispondenti al vero hanno riguardato due clienti in totale. Da segnalare poi che la banca, nella nota del 26 aprile 2012, ha dichiarato che “non sono stati rilevati episodi di appropriazione di denaro da parte del signor Raffaele Ferraro ai danni dei clienti precedentemente assegnato allo stesso”. Non risulta in atti che il promotore finanziario abbia tratto dalle condotte illecite sopra descritte alcuno specifico e diretto vantaggio. Per finire, secondo la Consob nel corso del procedimento sanzionatorio il promotore finanziario ha mantenuto un comportamento qualificabile come collaborativo e trasparente. Ed ecco che si è scelto di sospenderlo per quattro mesi.