La Consob multa un vice president di Credit Suisse

ANOMALIE NELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB – La Consob ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria di 12mila euro nei confronti di Francesco Padalino,  responsabile della sala di negoziazione “Advisory & Order Fulfillment” di Credit Suisse Italia – che sul suo profilo LinkedIn si definisce “vice president di Credit Suisse group” – e della stessa società in qualità di responsabile in solido. il motivo? Alcune anomalie nella comunicazione dei dati inviati alla Commissione in adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul transaction reporting. A segnalare spontaneamente le irregolarità rilevate è stata la stessa Credit Suisse Italia, che nel corso delle attività di verifica sulle proprie procedure di comunicazione si è resa conto di non aver comunicato le operazioni di compravendita eseguite al di fuori dei mercati regolamentati trasmesse dalla struttura di gestione di patrimoni per tutto il periodo compreso tra il 1° novembre 2007 (data di entrata in vigore del regime di transaction reporting) e il 31 dicembre 2011, per un totale di circa 9.700 operazioni, quasi tutte relative a Titoli di Stato e obbligazioni.

FRANCESCO PADALINO – La società ha spiegato che l’anomalia è stata generata da un difetto del software in uso, il quale è stato poi modificato dal 2 gennaio 2012, e ha precisato che, nel periodo interessato dal problema di comunicazione, la funzione aziendale responsabile del corretto adempimento degli obblighi di invio alla Consob delle segnalazioni è stata la Sala di negoziazione “Advisory & Order Fulfillment”, il cui responsabile era appunto Francesco Padalino.

LE VIOLAZIONI – Alla luce di queste segnalazioni – e nonostante le argomentazioni difensive presentate da Credit Suisse Italia – la Consob ha ritenuto accertata la violazione dell’articolo 65, comma 1, lett. b), del Tuf – che incarica Commissione di stabilire con regolamento il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione da parte dei soggetti abilitati delle operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato -  e dell’articolo 23 del regolamento Consob n. 16191 del 2007, secondo cui i soggetti abilitati devono comunicare alla Consob i dettagli di questo tipo di operazioni “il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente”.

12MILA EURO – Tenendo conto da un lato del ravvedimento operoso della banca, che ha provveduto a segnalare l’anomalia riscontrata, e dall’altro del rilevante lasso temporale durante il quale si è perpetuata la violazione e il numero di segnalazioni non correttamente effettuate, la Commissione ha dunque stabilito una sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro nei confronti di Francesco Padalino e ha ingiunto a Credit Suisse (Italy), in qualità di soggetto responsabile in solido, il pagamento dello stesso importo, con obbligo di regresso nei confronti dell’autore della violazione (qui la delibera).