Promotori, la brutta clausola di “non concorrenza”

LA “NON CONCORRENZA” – Mentre prosegue la marcia a “tappe forzate” del decreto legge 91/2014 sulla competività delle imprese, sempre più simile a un decreto “omnibus” in stile “prima Repubblica”, viene naturale domandarsi che senso abbiano nell’attuale e prospettico quadro micro e macro economico italiano le clausole come quella di “non concorrenza” che limitando la mobilità del fattore lavoro possono ledere un interesse pubblico e incidere negativamente sul grado di competitività delle aziende italiane nel loro complesso. Come spesso capita, tuttavia, passare da un ragionamento teorico a un caso pratico comporta la necessità di cambiare punto d’osservazione.

LA RAGION D’ESSERE – Così nel concreto quando si parla di clausole/ patti di non concorrenza nei contratti che regolano i rapporti tra promotori finanziari e le loro mandanti è opportuno tenere a mente che per quanto tale clausola possa rappresentare una forma di rendita a vantaggio delle imprese, la asimmetria esistente nell’attuale mercato del lavoro italiano a favore dei lavoratori può giustificarne l’esistenza. Nel caso specifico dei promotori finanziari, per esempio, le aziende mandati sostengono costi sia relativi alla formazione costante, nel tempo, dei promotori stessi sia inerenti all’affidamento agli uomini della propria rete di vendita del patrimonio relazionale di cui dispone la banca o società di gestione del risparmio. Patrimonio per il quale la mandante ha evidentemente investito nel corso degli anni anche, ma non solo, in termini di spese di marketing.

IL MODELLO DISTRIBUTIVO
– La clausola di non concorrenza, dunque, ha una sua ragione d’essere al momento, ma per il futuro? Dipenderà, evidentemente, dall’evoluzione del modello distributivo che l’atteso varo dell’Albo unico di promotori e consulenti finanziari e la diffusione di formule remunerative fee only a fianco o al posto dell’attuale modello commissionale comporteranno. Se attualmente un promotore finanziario agisce in tutto o in parte “in conflitto d’interessi” col proprio cliente (in ragione della remunerazione a provvigione), un domani l’affermarsi di formule “fee only” potrebbe portare ad un’evoluzione della figura del promotore verso una funzione di gestore degli investimenti dei propri clienti in assenza di conflitti d’interesse.

PER IL FUTURO – A quel punto, verosimilmente non prima di due o tre anni, ci si potrebbe e forse dovrebbe chiedere che senso possa avere ancora una clausola di non concorrenza che potrebbe limitare la possibilità per il professionista di scegliere la soluzione ottimale per clienti che saranno a tutti gli effetti “propri” e non più in qualche modo legati a uno specifico intermediario. Che questo possa poi voler dire che la clausola di non concorrenza è destinata a finire in soffitta nel giro dei prossimi anni è quanto meno prematuro affermarlo, allo stato dei fatti.