Consulenti, l’Organismo vigila e sanziona con saggezza: sospensione al posto della radiazione

Continuiamo il nostro viaggio tra le sanzioni applicate ai consulenti finanziari. Abbiamo iniziato osservando i casi di radiazione previsti per i consulenti abilitati all’offerta fuori sede, che ricordiamo essere diversi da quelli previsti per i consulenti finanziari autonomi. In ordine di gravità decrescente dopo la radiazione è prevista la sanzione della sospensione da uno a quattro mesi dall’albo. Cerchiamo tra le delibere di vigilanza dell’OCF qualche caso interessante da esporre e ci imbattiamo in uno di sospensione sanzionatoria per un periodo di quattro mesi, il massimo per una sospensione, a carico di un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Incuriositi, approfondiamo e leggiamo che è contestata la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

  • 158, comma 1, per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver:
    • acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
    • comunicato alla clientela informazioni non rispondenti al vero;
  • 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela.

Memori delle disposizioni descritte nel precedente articolo (Consulenti, storia di una radiazione ampiamente meritata), riconosciamo prontamente nelle violazioni alcuni casi di radiazione dall’albo. Come mai allora la sospensione? Perché, in virtù della disciplina dell’art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l’OCF, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Infatti nella delibera di vigilanza consultata si legge: “Nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall’albo, in considerazione del fatto che la condotta complessivamente posta in essere dal consulente risulta avere natura episodica, essendo stata realizzata una singola operazione ai danni di un solo cliente, per una somma di denaro di moderato importo”.

Quali sono invece i casi in cui viene disposta la sospensione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede?  Vediamoli nel dettaglio:

  1. inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito (art. 155, Reg. Intermediari);
  2. violazione delle disposizioni sulle modalità di aggiornamento professionale (art. 156, Reg. Intermediari);
  3. esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili con l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (art. 157, Reg. Intermediari);
  4. violazione delle disposizioni sulla riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti (art. 158, comma 2, Reg. Intermediari);
  5. violazione delle disposizioni sugli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente (art. 159, comma 3, Reg. Intermediari);
  6. violazione della disposizione sulla verifica dell’identità del cliente o del potenziale cliente (art. 159, comma 4, Reg. Intermediari);
  7. accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte (art. 159, comma 5, Reg. Intermediari);
  8. violazione delle disposizioni sulla ricezione dal cliente o dal potenziale cliente di qualsiasi tipo di compenso o di finanziamento o di benefici monetari (art. 159, comma 6, Reg. Intermediari);
  9. inadempimento degli obblighi di tenuta e conservazione della documentazione (art. 160, Reg. Intermediari);
  10. inosservanza dell’obbligo di prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni (art. 153, comma 4, Reg. Intermediari).

Come accade per la radiazione, anche i casi di sospensione previsti dalla normativa per consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede differiscono da quelli previsti per i consulenti autonomi, com’è naturale che sia.

Concludiamo vedendo un altro caso di sospensione dall’albo. Nella delibera di vigilanza si contesta lo svolgimento di incarichi e attività incompatibili, come indicato nel precedente punto 3.

Con riguardo alla gravità della condotta si rileva che “l’attività incompatibile svolta dal consulente – nonostante abbia interessato una sola cliente, che non ha lamentato danni subiti né presentato alcun reclamo – ha avuto una durata prolungata nel tempo e ha determinato una operatività gravemente contrastante con l’ordinato svolgimento della propria professione di consulente finanziario…”, che “la condotta assunta dal consulente risulta nella fattispecie aggravata dalla sussistenza di una recidiva specifica” e che “con riferimento all’elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta in modo intenzionale…”.

Sulla base di questi elementi viene quindi decisa, come nel caso precedente, la sospensione dall’albo per un periodo di quattro mesi.