I Rent to buy sono stati introdotti dal decreto Sblocca Italia: si tratta di contratti di godimento per la futura alienazione degli immobili. Il Notariato ha pubblicato la nuova guida per il cittadino "Il rent to buy e altri modi per comprare casa", per evidenziare tutti i vantaggi e gli svantaggi.
DI COSA SI TRATTA – La guida chiarisce quali sono le caratteristiche fondamentali del rent to buy, uno strumento che permette all'acquirente-inquilino di disporre immediatamente dell'immobile, a fronte del pagamento di un canone di cui una parte è da imputare all'utilizzo e un'altra al prezzo finale di vendita. Sempre nel caso in cui ci sia conferma da parte del conduttore-acquirente. Nonostante il rent to buy sia uno strumento estremamente valido per chi non dispone della liquidità sufficiente e abbia difficoltà di accesso al credito, si tratta comunque di una forma contrattuale ancora poco utilizzata e che presenta tante ombre quante luci. Vediamo, in particolare, quali sono i vantaggi e gli svantaggi per acquirente e venditore.
I VANTAGGI PER IL VENDITORE… – Il venditore mantiene la proprietà dell’alloggio sino a che non venga pagato l’intero prezzo convenuto. Riceve un beneficio economico a fronte del rinvio nel tempo della vendita, costituito dal diritto all’incasso del canone nella sua duplice componente. E, infine, non è soggetto all’applicazione della disciplina vincolistica della locazione.
…E PER L’ACQUIRENTE – D’altra parte l’acquirente potrà opporre al terzo acquirente il rapporto di utilizzo per effetto della trascrizione. Potrà opporre ai terzi l’obbligo assunto dal proprietario di vendergli il bene, dovendo il rent to buy essere trascritto. Non avrà nessun obbligo, ma solo diritto all’acquisto del bene con piena libertà di decidere, alla scadenza, se esercitare o meno tale diritto. I costi a carico saranno limitati alla sola manutenzione ordinaria. Il carico fiscale, per imposte dirette e per imposte locali, rimarrà a carico del proprietario/venditore.
GLI SVANTAGGI – Il proprietario/venditore però non potrà imporre un obbligo all’acquisto al conduttore. Dovrà ricorrere all’autorità giudiziaria per recuperare la disponibilità dell’alloggio in caso di mancata restituzione una volta cessati gli effetti del contratto. Dovrà essere attivato il procedimento “ordinario” di cui all’art.605 e segg. c.p.c. che richiede, attualmente, tempi lunghi per la sua conclusione. Il carico fiscale, per imposte dirette e per imposte locali, rimane a carico del concedente. Non potrà fruire delle agevolazioni prima casa, nel caso di acquisto di nuova abitazione. I costi da sostenere per le riparazioni straordinarie sono a suo carico. Per l’acquirente sarà escluso dalle tutele connesse alla disciplina vincolistica propria della locazione. Perderà la componente da imputare al prezzo di acquisto, nel caso non venga esercitato il diritto all’acquisto del bene (limitatamente alla parte di detta componente che le parti debbono indicare in atto).