Pensioni: ecco come presentare la domanda per il rimborso

La Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale il blocco delle rivalutazioni delle pensioni operato negli anni 2012-2013. I consulenti del lavoro, spiega il portale Idealista.it, hanno così pubblicato un utile vademecum per sapere come presentare la domanda per esigere il pagamento degli importi non versati.

LE MODALITA’ DI RECUPERO – Per avviare il recupero della perequazione dovrà, in via preventiva, depositarsi domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione, presentata attraverso: a) Pin personale; b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc…).

IL CONTENUTO – Nelle voci opzionali da barrare: altre ipotesi o ricalcolo per motivi di reddito. Inserire, in nota, ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale sent. n. 70/2015, dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 cui allegare:
– reddito personale;
– reddito coniuge;
– data matrimonio;
– specificazione della tipologia della pensione (numero e categoria); – indicare l’IBAN per i pagamenti.

L’Inps potrà:
– procedere con l’accoglimento dell’istanza, disponendo il relativo pagamento;
– rigettare l’istanza;
– procedere con un accoglimento parziale;
– non rispondere.

Termine per formazione silenzio rigetto:
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 533/1973 “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”

LE TEMPISTICHE – Decorso il temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria secondo l’interpretazione dell’art. 47 comma 7 cit. norm. e laddove il Giudice adito ritenga essenziale la proposizione dell’iter amministrativo potrà precedersi secondo le indicazioni di cui al punto 3 che segue. In ogni caso, i tempi di espletamento del ricorso giudiziale variano in funzione della collocazione geografica dei Tribunali e delle strategie processuali adottate per la richiesta delle somme. Sarà sempre necessaria l’assistenza di un legale, in quanto la competenza del giudizio previdenziale è riservata al Giudice del Lavoro, che impone la difesa tecnica.

ITER AMMINISTRATIVO – L’iter d’impugnazione amministrativa della mancata concessione impedisce all’istituto la facoltà di erogazione del credito. Laddove nel contesto della controversia si ritenga necessario l’espletamento dell’iter amministrativo, oppure, ancora laddove non si ritenga di dover affrontare un giudizio in via preventiva in caso di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si dovrà presentare ricorso attraverso:

a) Pin personale;
b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc…).

AZIONE GIUDIZIARIA – Decorsi 90 giorni dal ricorso se non si è avuto riscontro, si potrà proporre azione giudiziaria. Sul termine dei 90 giorni si esprime la circolare n. 165 del 15 luglio 1993, che in tal senso legge l’art. 46 comma 6 L. n. 88/1989 che testualmente afferma: “trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità' giudiziaria.” Prima dei 90 giorni e prima dell’espletamento dell’iter amministrativo non è possibile avviare un’azione giudiziaria ai sensi dall’art. 443 c.p.c. 1.