Bollo auto non pagato: ecco quando cade in prescrizione

Il pagamento del bollo auto – che è la tassa automobilistica che il proprietario di un veicolo deve versare alla regione in cui è residente – pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza indicata sul tagliando.

L’ONERE DELLA PROVA – La ricevuta di pagamento, il cui obbligo di esposizione è stato abolito, spiega InvestireOggi.it, deve essere conservata per almeno 5 anni poiché se si riceve un avviso di accertamento per il mancato pagamento l’onere della prova a carico del proprietario del veicolo. A disciplinare la prescrizione del bollo auto è l’articolo 2934 del Codice Civile che stabilisce il termine entro il quale cade il diritto per il recupero delle tasse automobilistiche non versate in 3 anni dalla scadenza del mancato pagamento. I diritti dell’Aci a richiedere il pagamento dei bolli auto non versati, quindi, decade dopo 3 anni ma anche il diritto dell’automobilista a richiedere somme versate indebitamente decade nello stesso periodo di tempo. Anche l’accertamento dei pagamenti ha termine entro 3 anni, quindi non può essere richiesta verifica di un pagamento antecedente tale termine.

LA PRESCRIZIONE – Il termine di prescrizione non può essere modificato, tra l’altro, da leggi regionali ma si potrebbero presentare casi in cui tramite condono o provvedimento di proroga si potrebbero allungare i termini. È bene ricordare, però, che il termine di prescrizione si interrompe qualora l’amministrazione finanziaria o Equitalia inviano una cartella esattoriale di pagamento. Il questo caso il termine di prescrizione deve ricominciare ad essere calcolato dalla data di notifica della cartella esattoriale. Quando l’amministrazione assegna il compito di riscossione ad Equitalia, l’agenzia deve notificare la cartella esattoriale entro 2 anni dall’assegnazione dell’incarico pena la decadenza del diritto di recupero anche se la prescrizione non è trascorsa.