Nei confronti del contribuente che si avvale della voluntary è esclusa la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs n. 74/2000.
ECCO I DELITTI – Si tratta cioè dei seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva. Esclusa anche l'applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio.
LE SANZIONI – Le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale. L'adesione all'accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell'importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all'1% annuo nei paesi black list. Il beneficio è riconosciuto a talune condizioni, primo tra tutti l'obbligo di trasferire in Italia o in un paese white list i capitali, oppure di consentire adeguata trasparenza se le attività vengono mantenute presso un intermediario estero.