Patente e libretto dovranno coincidere: multe salate per chi sgarra

Si tratta dell’ultima preoccupazione per gli automobilisti. A partire da lunedì 3 novembre scatta, infatti, l’obbligo di registrare presso la Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo, ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni. E, per chi è intestatario, obbligo di registrare e annotare le variazioni quando “si cambia nome” (generalità per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche).

MULTE SALATE – Sono novità che riguardano essenzialmente le flotte aziendali, previste sin dall'ultima riforma del Codice della strada e regolate da un decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012. È peraltro prevista una sanzione molto dura per chi viola la legge: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione.

PRECISAZIONE – In pratica il regolamento prevede che coloro che utilizzano l’auto di un altro proprietario per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, debba essere inserito tra i nominativi riportati sulla carta di circolazione del veicolo. Per aggiornare i nominativi sul libretto di circolazione dell’auto è richiesto un versamento di 16 euro come imposta di bollo e di 9 euro per i diritti di motorizzazione.

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RETROATTIVITA’ – Il nuovo regolamento non ha potere retroattivo. Chi usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata non dovrà infatti far nulla. La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo. È il caso per esempio dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, della licenza conto proprio e dell'autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con conducente.

I FAMILIARI – Sono esentati però dall’obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare conviventi. Quindi, per esempio, l’obbligo di comunicazione non spetta al figlio che utilizzi anche abitualmente per un periodo superiore ai 30 giorno l’auto del padre, vivendo sotto lo stesso tetto. Spetta invece, al figlio che non ha più la residenza presso i genitori.

EREDITA’ – Altra precisazione è dovuta nei casi di auto ereditata da un parente defunto. In attesa del disbrigo delle formalità della successione, se l’erede utilizza il mezzo per più di 30 giorni sarà necessario procedere con una “intestazione temporanea” a nome dell’erede.

VEICOLI AZIENDALI – Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l'obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, eccetera), il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell'adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).