New look antiriciclaggio

La natura tailor made dei servizi e prodotti del private banking rende gli operatori particolarmente vulnerabili al rischio di essere sfruttati dai clienti per compiere operazioni di riciclaggio o di evasione fiscale.
Questo quanto emerge dalla bozza di linee guida emanate da Eba, Esma ed Eopa in materia di individuazione dei fattori di rischio di riciclaggio e misure di customer due diligence.

Focus sul wealth management
La Quarta Direttiva Antiriciclaggio (2015/849/Ue), che dovrà essere recepita dai singoli Stati entro giugno 2017, attribuisce alle autorità di vigilanza europee il compito di supportare gli intermediari, con l’emanazione di apposite linee guida, nei processi di risk assessment e nella individuazione delle misure di customer due diligence.
Le linee guida ai individuano i fattori di rischio relativi ai diversi settori di business degli intermediari e dedicano un capitolo al wealth management, dove vengono indicati i fattori che sono sintomatici di un più elevato rischio di riciclaggio, distinguendo tra quelli riferiti al cliente, ai prodotti offerti ed ai canali distributivi.
Secondo le linee guida, i fattori riferiti al cliente che rendono elevato il rischio di riciclaggio sono, ad esempio, il fatto che operi in settori “critici” come le industrie estrattive, il settore delle costruzioni, i servizi di money service. Rileva inoltre l’eventualità che il cliente sia un soggetto particolarmente influente (ad esempio perché riveste cariche pubbliche) o che sia cittadino, o residente, in Paesi con elevati livelli di corruzione, instabili politicamente o caratterizzati da normative antiriciclaggio poco incisive. Anche la richiesta da parte del cliente di un particolare e inusuale livello di riservatezza è considerata elemento di incremento del rischio. In relazione ai prodotti offerti il focus è sul deposito fisico di ingenti importi di denaro contante o di metalli preziosi, sulle transazioni di elevato importo, su operazioni che coinvolgono giurisdizioni opache o con stringenti normative in tema di segreto bancario, sull’utilizzo da parte del cliente di trust o altri veicoli di investimento che rendono difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo. Tutte fattispecie per nulla inusuali nel mondo del private banking.

Controlli rafforzati

Su questi presupposti, a differenza di quanto avviene oggi, le linee guida impongono sempre agli intermediari l’adozione di misure di adeguata verifica di tipo rafforzato. Dovranno quindi essere assunte e aggiornate almeno annualmente informazioni approfondite in merito al cliente e, nei casi in cui il rischio sia particolarmente elevato, anche sull’origine del patrimonio e dei fondi impiegati dal cliente tramite acquisizione di dichiarazioni fiscali, atti di provenienza dei beni (ad esempio atti di compravendita di aziende o atti relativi ad altri investimenti), attestazioni scritte rilasciate da un notaio nel caso di patrimoni di provenienza ereditaria, dichiarazioni dei datori di lavoro relative alla retribuzione percepita dal cliente. Occorrerà inoltre svolgere uno stretto controllo sulle transazioni disposte dall’investitore (come trasferimenti di cash o titoli, transazioni che coinvolgono giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio, bonifici) per verificare che queste operazioni siano in linea con il profilo di rischio del cliente. Ancora, sarà richiesto di monitorare notizie e report relativi al cliente, al suo business o ai soggetti da questo indicati come beneficiari di pagamenti.

Crescono i rischi
Viene rilevata l’importanza del relationship manager che – grazie alla conoscenza personale del cliente – assume un ruolo chiave nella valutazione non solo nella raccolta delle informazioni, ma anche nella valutazione in concreto del rischio di riciclaggio. Al fine tuttavia di evitare che proprio questo rapporto possa generare conflitti di interessi, è previsto un secondo livello di valutazione del profilo di rischio attribuito al cliente da parte del senior management o della funzione di compliance dell’intermediario.
Al senior management dell’intermediario spetterà inoltre il compito di autorizzare l’accensione di rapporti con la clientela o il mantenimento di quelli già in essere, all’esito della valutazione iniziale o della review periodica del profilo di rischio del cliente.
L’esposizione degli intermediari attivi nel private banking a un più elevato rischio di riciclaggio presupposta dalle linee guida comporterà un’intensa vigilanza delle autorità preposte sui processi adottati dagli intermediari del settore che dovranno garantire una conoscenza effettiva, approfondita ed oggettiva del cliente.

Ludovica D’Ostuni